Novità in materia di certificati e dichiarazioni sostituitive

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL´ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183
IL RESPONSABILE

Visto l´art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)’;

Vista la Direttiva del ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14/2011

RENDE NOTO

alla cittadinanza che a seguito dell´entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1^ gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000). Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Conseguentemente, a far data dal 1^ gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri di ufficio ai sensi della nuova formulazione dell´articolo 74 comma 2 lettera a) del D.P.R. 445/2000.

Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d´ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell´interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall´interessato.

01 Gennaio 2012

SERVIZI DEMOGRAFICI
IL REPONSABILE
Cristina Pellegrinelli