IMU IN SINTESI (in fase di aggiornamento)

L´articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa ‘in via sperimentale´ e per tutti i comuni del territorio nazionale l´applicazione dell´imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l´applicazione dell´IMU a regime (come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011).
Caratteristiche generali dell´IMU sperimentale
• Il presupposto dell´IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come avviene per l´ICI). Si conferma la nozione di base imponibile ICI, ‘il valore degli immobili´, determinato a seconda del tipo.
• Il calcolo dell´imposta (analogo a quello vigente per l´ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali rivalutate del 5% (25% per i terreni agricoli).
Categoria catastale
Moltiplicatore Imu
A (escluso A/10)
160
C/2, C/6, C/7
B
140
C/3, C/4, C/5
140
A/10
80
D (escluso D/5)
60 (1)
D/5
80
C/1
55
Terreni agricoli
135 (2)
(1) Coefficiente elevato a 65 a partire dall´1.1.2013.
(2) Moltiplicatore ridotto a 110 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola.
• E´ riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l´abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni. Inoltre, il maggior gettito che deriva dall´IMU base (quota Comuni) rispetto all´ICI viene compensato da una pari riduzione del Fondo di riequilibrio (riduzione dei trasferimenti statali in favore del Comune).
• Quasi tutte le agevolazioni valide per l´ICI, di legge o introdotte facoltativamente dai Comuni non sono considerate nel calcolo dell´imposta a disciplina di base (abitazioni già assimilate alle principali, le riduzioni per immobili ‘storici´, per affitti concordati o liberi, per inagibilità, ecc.).
Soggetti passivi dell´IMU
• Soggetti passivi dell´imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l´attività dell´impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
• Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Gli immobili tassati con l´IMU sperimentale sono:
• L´abitazione principale
o E´ l´immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
o Le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) sono considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all´unità ad uso abitativo;
o L´aliquota di base è ridotta al 4 per mille, margine di manovra comunale: ± 2 per mille;
o La detrazione base è pari a 200 euro per abitazione principale e relative pertinenze;
o La detrazione è maggiorata in misura di + 50 € per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, fino a 400 € (di maggiorazione, quindi, la detrazione massima è di 600 €);
o La detrazione (ma non l´aliquota ridotta) si applica anche alle abitazioni ATER-IACP regolarmente assegnate e alle abitazioni di cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
o La stessa disciplina dell´abitazione principale si applica all´abitazione dell´ex coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
o Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente/discendente di I° grado (genitori/figli) NON sono più assimilate abitazioni principali, pertanto sono considerate ad aliquota piena tra gli altri immobili.
• I fabbricati rurali strumentali ex d.l. 557/93, art. 9, co. 3-bis (il gettito resta al Comune)
o Aliquota del 2 per mille al fabbricato che abbia la destinazione strumentale all´attività agricola, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
• Gli altri fabbricati
o L´aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille, variabile ± 3 punti per mille;
o Gli immobili locati sono assoggettati ad aliquota piena (7,6 per mille), riducibile fino al 4 per mille.
• I terreni agricoli
o Il valore si calcola applicando i moltiplicatori previsti dal d.l. 201 all´ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell´anno di imposizione, rivalutato del 25 %. Non si applicano le riduzioni di valore per scaglioni.
• per area fabbricabile, come per l´ICI, si intende l´area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell´indennità di espropriazione per pubblica utilità.