Cittadini che non si sono censiti al Censimento

CITTADINI NON CENSITI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL GIORNO 9 OTTOBRE 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 11 e 46 del Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/1989);
Visti i dati rilevati al 15° Censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011 e i dati contenuti nell´anagrafe della popolazione residente;
Al fine di non cancellare per irreperibilità al censimento le persone non censite ed iscritte in questa anagrafe della popolazione residente;

INVITA
tutte le persone NON CENSITE alla data del 9 ottobre 2011 a presentarsi urgentemente all´ufficio anagrafe di questo Comune per confermare il requisito della dimora abituale (residenza) oppure indicare in quale Comune siano state eventualmente censite.
Gli stranieri non comunitari e non censiti, dovranno dimostrare il possesso delle condizioni di regolarità della presenza nel territorio italiano mediante esibizione del titolo di soggiorno in corso di validità oppure titolo di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo oppure contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l´immigrazione e ricevuta rilasciata dall´ufficio postale attestante l´avvenuta presentazione della richiesta di permesso nonché domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo sportello unico, ecc.
Pertanto, nel ricordare a tutte le persone non censite l´obbligo sancito dalla legge di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale (residenza), se le indagini svolte dalla Polizia municipale confermeranno il loro allontanamento dall´indirizzo risultante in anagrafe, questo ufficio procederà nei loro confronti alla cancellazione anagrafica per accertata irreperibilità al 15° censimento generale della popolazione del giorno 9 ottobre 2011.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all´ufficio anagrafe tel. 02/99471215 – fax 02/99471236
e-mail anagrafe@comune.cesate.mi.it
orario di apertura al pubblico:
da Lunedì a Sabato dalle ore 08.45 alle ore 12.00
Martedì anche dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.00
IL RESPONSABILE
Cristina Pellegrinelli
Art. 11, comma 1 lett. c) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Art. 46, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
La cancellazione dall´anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
C) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione …omissis…
A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell´anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento
Art.6, comma 7 D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286
‘T.U. concernente la disciplina dell´immigrazione, ecc.’
Art.15 DPR 31 agosto 1999 n.394
‘Regolamento di esecuzione del T.U. concernente la disciplina dell´immigrazione, ecc.’
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di esecuzione
…omissis…
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24/12/1954, n. 1228 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 233
…omissis…