La quietanza di liberatoria per assegno senza provvista viene rilasciata dal beneficiario di un assegno rimasto insoluto che ha ricevuto comunque l’importo dovuto dal debitore.
La quietanza permette di evitare che si attivi la procedura di protesto e deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno.
In precedenza l’autenticazione della sottoscrizione della quietanza liberatoria del pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, era di competenza esclusiva dei notai. Ai sensi della Legge 106/2011 l’autenticazione della sottoscrizione della quietanza liberatoria del pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, può essere effettuata anche dal funzionario comunale incaricato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 21 comma 2 D.P.R. 445/2000.
Normativa di riferimento:
Art. 8.7, lett. f-bis del D.L. 13 Maggio 2011, convertito in legge 12.7.2011 n. 106 (in vigore dal 13 luglio 2011), ha inserito il comma 3-bis all’art. 8 della legge 386/1990.
Strumenti di tutela riconosciuti a favore dell’interessato:
Ricorso al TAR nei modi e nei tempi previsti dal codice di processo amministrativo (D. Lgs n. 104/2010) e Legge n 1034/1971.
La liberatoria deve essere firmata e autenticata dal beneficiario dell’assegno insoluto, per dichiarare che chi ha emesso l’assegno ha saldato il suo debito. Bisogna richiedere l’autentica di firma su apposito modello. Una volta compilato con tutti i dati richiesti deve essere firmato davanti all’incaricato presso lo sportello dell’Anagrafe del Comune.