Dichiarazione di nascita
Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all’Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.
La dichiarazione è l’adempimento che prelude alla formazione dell’atto per l’iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro.
Si tratta della dichiarazione dell’avvenuta nascita di un bambino al fine di dare certezza giuridica all’evento.
Chi effettua la dichiarazione
- Uno dei genitori, se legittimamente coniugato
- entrambi se non legittimamente coniugati
- il solo genitore che riconosce il figlio
- un procuratore speciale
- medico od ostetrica cha hanno assistito al parto di figlio naturale non riconosciuto od altra persona. In questi casi deve essere rispettata l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Se i genitori hanno un’età inferiore ai 16 anni devono avere l’autorizzazione del giudice tutelare.
Sedi dove poter fare la dichiarazione
- Direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuta il parto entro 3 giorni dall’evento
- Comune dove è avvenuto il parto entro 10 giorni dall’evento
- Comune di residenza dei genitori entro 10 giorni dall’evento
- Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune entro 10 giorni dall’evento
- Comune di residenza del padre entro 10 giorni dall’evento, previo accordo con la madre, residente in altro Comune, in questo caso l’iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre
Nota bene: se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Documenti da presentare
- documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante o dei dichiaranti;
- attestazione di parto rilasciata dalla Direzione Sanitaria
Il comune provvede all’invio della comunicazione di nascita all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione del codice fiscale, necessario per la scelta del pediatra presso l’Asl competente, ecc.
I genitori riceveranno al domicilio il cartellino originale.
Gli adempimenti richiesti ai genitori
- compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita;
- per gli stranieri compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente all’attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese;
- i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Notizie utili
È garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l’anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio.
In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all’adozione.
Per l’attribuzione del cognome del minore vedi la seguente pagina di questo sito
Il nome del minore
- Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
- Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
- Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
- È vietata l’attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
Cognome e nome dei cittadini stranieri
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
Codice fiscale
L’Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l’Agenzia delle Entrate.
La cittadinanza del neonato
E’ cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull’atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall’autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio. Dovrà essere documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
Ulteriori informazioni
- I figli: un unico status dal 1° gennaio 2013, la legge ha modificato le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli, ed ha modificato l’ordinamento dello Stato Civile per quanto riguarda la disciplina del nome, con lo scopo di eliminare ogni diseguaglianza tra figli (in precedenza distinti tra naturali e legittimi).
- I figli possono essere definiti come figli di genitori uniti da matrimonio o il caso contrario.
- Quando i genitori sono uniti tra di loro dal vincolo matrimoniale, la dichiarazione di nascita effettuata da uno di essi equivale a riconoscimento del figlio da parte di entrambi.
- Il genitore che intende effettuare il riconoscimento di un figlio, che non è nato all’interno del matrimonio, può farlo sia al momento della dichiarazione di nascita, che in un momento successivo o precedente.
- Gli stranieri dovranno produrre un documento dell’Autorità Consolare del paese di appartenenza dal quale risulti che il riconoscimento del figlio nato in Italia, al di fuori del matrimonio, non è contrario alla legislazione del paese di origine.
- I genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale, non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che non permetterebbero il riconoscimento.
- Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 14 anni.
- I figli di età superiore ai 14 anni devono prestare il loro assenso al riconoscimento.
- Fino al compimento dei 14 anni d’età del figlio, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore.