Cancellazione per irreperibilità e omessa dichiarazione dimora abituale

Descrizione

La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:

  • a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
  • ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile. Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie.La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall’inizio della procedura di cancellazione.

Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; tanto che finchè si presume una sua presenzasul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l’indirizzo di destinazione, l’Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.

l procedimento per l’irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l’ufficiale d’anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l’assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall’art.7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all’interessato o ai genitori dei minori.

La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.

Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà senz’altro provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.

Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile.

Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno

l fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno.

In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989).

Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.

Pertanto la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi:

  • iI primo costituito dall’omessa dichiarazione;
  • il secondo rappresentato dal decorso di 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.

Dalla lettura coordinata dell’art. 7 e dell’art. 11 del medesimo d.P.R. n. 223/89, si desume che il termine di sei mesi vada riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.

Un caso particolare che impedisce di attivare la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno, riguarda lo straniero che è in contenzioso con la Questura per il rilascio del permesso.

Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino europeo

Anche il cittadino dell’U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso.Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.

  • Documenti allegati
Nome File
Segnalazione persone irreperibili.doc
Segnalazione persone irreperibili.pdf