Passaporto e la dichiarazione di accompagnamento per minori

Cosa

Il passaporto è un documento personale valido per l’espatrio dei cittadini italiani nei Paesi extracomunitari. È rilasciato dalla Questura su domanda dell’interessato e di entrambe i genitori in caso di minori.

Per ottenere il passaporto è necessario essere cittadino italiano e non essere sottoposto a misure restrittive.

Le domande relative al rilascio devono essere presentate tramite l’ufficio anagrafe solo per i minori da 0 a 12 anni. Dai 12 anni il richiedente dovrà prenotare un appuntamento per l´acquisizione delle impronte digitali presso i commissariati della Polizia di Stato attraverso la registrazione sul sito http://www.poliziadistato.it/articolo/10131/

Per chi deve partire raccomandiamo di visitare il sito del Ministero Affari Esteri seguendo questo link

http://www.viaggiaresicuri.it/

selezionate poi dal menu a tendina il Paese dove intendete recarvi ed avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno per il viaggio inclusa l’indicazione per l’eventuale validità residua richiesta per il passaporto.

La ricevuta di prenotazione e la domanda per il rilascio del passaporto (modi. 308), dovranno essere presentate al momento del rilevamento delle impronte presso i commissariati.

Il modello (modi. 308) è scaricabile ed è da stampare in fronte/retro.

I cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) possono inoltrare richiesta direttamente alle Rappresentanze consolari o diplomatiche.

Il passaporto per i maggiorenni ha validità decennale (art. 24 Legge n.3 del 16.01.2003); trascorso il periodo di dieci anni dalla data di rilascio, occorre richiedere un nuovo passaporto.

Il passaporto per i minorenni ha una durata inferiore regolamentata come segue dall´art. 20/ter della Legge 166/2009:

  • fino a 3 anni: validità 3 anni,
  • da 3 a 18 anni: validità 5 anni.

Dal 25 novembre 2009 non è più possibile iscrivere i figli minori sul passaporto dei genitori.

In prossimità del periodo estivo, si informa la cittadinanza che I MINORI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UN PASSAPORTO INDIVIDUALE. Si comunica che l’iscrizione del minore sul passaporto dei genitori è valida fino al 26/06/2012.

Dopo tale data il minore potrà viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio individuale.

I passaporti dei genitori con iscrizione di figli minori rimangono validi per il solo genitore titolare fino alla naturale scadenza

Come

I documenti da produrre per il rilascio sono:

  • domanda al Questore
  • due fotografie formato tessera recenti ed uguali, con capo e volto scoperto (per passaporto USA, foto sfondo bianco) e su carta fotografica
  • Un contrassegno telematico da € 73,50 acquistabile come sempre nelle rivendite di valori bollati. L’importo è cambiato dal 24 Giugno 2014 con la conversione in Legge del decreto Irpef. Va acquistato per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori.

N.B.: chi avesse già acquistato il contrassegno telematico da € 40,29, dovrà integrarlo con un ulteriore contrassegno telematico da € 33,21.

Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29.

  • La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini per-compilati distribuiti dagli uffici postali.
  • Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.

Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori

Se si è genitore di figli minori, per richiedere il proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. L’altro genitore deve firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso, il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari.

Il genitore extracomunitario che si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l’assenso davanti ad un pubblico ufficiale.

Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico.

Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori. Gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni.

PASSAPORTO MINORI

L’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi la circolare

Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29.

Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE, anche della carta di identità valida per l’espatrio.

Rilascio del passaporto – il documento e la sua validità

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa anche alle carte d’identità rilasciate dai Comuni) prevede che i passaporti per minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.

  • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
  • Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Come e dove presentare la domanda

Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. Per un passaporto di un minore l’appuntamento online il genitore deve prenderlo a suo nome o di quello dell’altro genitore in quanto il sistema non accetta quello di un minore. Tutto il resto deve essere a nome del minore.

Se le date disponibili online sono terminate potete rivolgervi direttamente alla vostra Questura o commissariato, tenendo conto dei tempi di attesa.

La documentazione

  • Il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni). Per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori
  • un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con sé, oltre all’originale, anche una fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore può autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini)
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
  • 1 contributo amministrativo da€ 73,50 (sotto forma di valore bollato – ex marca da bollo – da richiedere sempre in una rivendita di valori bollati o tabaccaio) da acquistare prima di presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti. N.B. chi avesse già acquistato il contrassegno telematico con il vecchio importo da € 40,29 dovrà integrarlo con un ulteriore contrassegno telematico da € 33,21
    Per ulteriori chiarimenti vai alle FAQ
  • La ricevuta di pagamento con c/c di€ 42,50per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.
    La causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini per-compilati distribuiti dagli uffici postali.
  • Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto

N.B. Per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l’Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

Assenso dei genitori

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.

Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Il genitore extracomunitario che si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l’assenso davanti ad un pubblico ufficiale.

Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico.

Espatrio con carte di identità

Sono valide per l’espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L’ESPATRIO.
Ricordiamo purtroppo che nelle frontiere estere vengono quasi sempre sollevate eccezioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro. Consigliamo pertanto di munirsi di altro documento (es. passaporto) per evitare spiacevoli rifiuti.

Condizioni per l’espatrio del minore

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (settore, esercente la potestà genitoriale).
  • in viaggio con almeno un genitore sul passaporto del minore siano riportati (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto) i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
    Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido.
    Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
  • affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

Accade però che alcune compagnie aeree o di navigazione richiedano un documento di accompagnamento anche nei casi dove non è previsto dalla Legge italiana e che quindi le questure non rilasciano.
Questo succede per via di un loro regolamento interno, pertanto per evitare spiacevoli sorprese all’imbarco verificate attentamente se lo forniscono loro ed eventualmente a quali costi.

La dichiarazione di accompagnamento

Dal 31 maggio 2018 sul sito della Polizia di stato all’indirizzo  https://www.passaportonline.poliziadistato.it   i genitori o i tutori di minori di 14 anni, potranno richiedere online all’Ufficio Passaporti della Questura  l’autorizzazione a far viaggiare i propri figli  minori affidandoli ad un accompagnatore.
In sintesi le modalità:

  • inviare on line la domanda;
  • l’Ufficio passaporti della Questura, una volta completata la pratica, invierà al cittadino tramite email, la data del ritiro della dichiarazione;
  • all’atto del ritiro dell’autorizzazione, il cittadino presenterà la documentazione firmata e potrà ritirare l’attestazione di accompagnamento.
  • SITO: passaporti per minori e espatrio

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l´autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (scompagina aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.

La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.

Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l´attestazione della dichiarazione che l´accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell’istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l’indicazione effettuata dall’autorità stessa.

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.

Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.

Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell’accompagnatore, dei genitori e del minore.

Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell’Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai “cittadini”, la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all’estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ciò significa che:

  • Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni
  • Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.)
  • ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall’ufficio che emette la dichiarazione.

In particolare:

  • il termine massimo di validità della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – è di 6 mesi, salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
  • la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
  • nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalità del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell’interesse del minore.

Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia

Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per le tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.

Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano le dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all’imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno

Duplicato o rinnovo

In caso di duplicato per furto o smarrimento è necessario allegare copia della denuncia presentata presso Polizia di Stato o Carabinieri.
Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.

 

  • Documenti allegati
Nome File
attodiass.passaporto-lasciapassare-minori.pdf
Modulo_Dichiarazione_accompagnamento.pdf
Attestazione_dichiarazione_accompagnamento_12.03.pdf
Atto-assenso-tra-genitori.pdf