IMU

 


Per l’anno 2024 le aliquote sono quelle adottate con Deliberazione di C. C. n.3 del 31/01/2024.                       

Le scadenze per il 2024 sono:

  • Prima rata in acconto entro il 17/06/2024 (il giorno 16 cade di domenica)
  • Seconda rata e saldo entro il  16/12/2024

Il Pagamento dovrà essere effettuato solo utilizzando il Modello F24

Il Codice Catastale per il Comune di Cesate da utilizzare per la compilazione del Mod F24 è: C569

CODICI TRIBUTO

  • 3912 IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9
  • 3914 IMU terreni agricoli
  • 3916 IMU aree edificabili
  • 3918 IMU altri fabbricati
  • 3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ­ quota Stato
  • 3930 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota Comune

Si rammenta che, per tutti coloro che hanno usufruito, nell’anno 2023, dell’agevolazione prevista per le unità abitative concesse in uso gratuito (comodato d’uso), di cui alla legge n. 208/2015, nonché dell’esenzione per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale sussiste l’obbligo dichiarativo.

AREE FABBRICABILI 2024

A norma di legge i valori delle singole aree fabbricabili sono quelli in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come stabilito dall’art. 1, co. 746, della legge n. 160/2019.

I contribuenti interessati possono rivolgersi allo Sportello Tributi per il calcolo dell’imposta, ma devono fornire all’Ufficio medesimo o il valore dell’area, o la destinazione urbanistica e la superficie delle aree interessate al calcolo.

Questi dati sono reperibili negli atti notarili, nelle perizie estimative dei tecnici abilitati, nei certificati di destinazione urbanistica, etc.

 COMODATO D’USO FRA PARENTI IN LINEA RETTA ASCENDENTE/DISCENDENTE DI PRIMO GRADO

Per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere c) del comma 747, art. 1 della legge n. 160/2019, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari (escluse le categorie catastali A1/A8/A9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; inoltre, lo stesso, in qualità di soggetto passivo, deve presentare la dichiarazione di variazione IMU l’anno successivo. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

Condizione fondamentale per applicare la riduzione d’imposta è il possesso, al massimo, di due unità abitative (su tutto il territorio nazionale): l’abitazione principale e quella concessa in comodato.

L’allegata risoluzione n. 1/DF – Mef del 17.02.2016 fornisce maggiori indicazioni a riguardo.

PRESUPPOSTO DELL´IMPOSTA

Il presupposto dell´IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Restano valide le definizioni di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fornite per l´Imposta comunale sugli immobili in vigore negli anni precedenti.

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi dell´IMU:

  • il proprietario dell´immobile;
  • l´usufruttuario;
  • il titolare del diritto d´uso;
  • il titolare del diritto di abitazione;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il locatario di bene in leasing;
  • il concessionario di beni demaniali.

Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario. Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, della legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L´imposta municipale propria non si applica altresì:

  1. ) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. ) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. ) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. ) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. ) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. ) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

Documenti allegati:

Risoluzione-1DF-del-17.02.2016-Mef.pdf

Regolamento IMU 2020