Affidamento dell’urna cineraria
L’affidamento delle ceneri alla famiglia della persona defunta nell’urna cineraria da custodire presso la propria abitazione (luogo di residenza legale) può avvenire quando sia stata espressa volontà:
- dalla persona defunta
oppure - dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili)
oppure - dal parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, servirà la volontà della maggioranza assoluta.
Per ottenere l’affidamento delle ceneri occorre l’autorizzazione comunale emessa da:
- in caso di decesso – Comune in cui è avvenuto il decesso
- in caso di ceneri già tumulate – Comune in cui è tumulata la persona defunta.
Se la persona affidataria rinuncia all’affido, potrà definire la nuova destinazione delle ceneri.
In caso di affidamento al cimitero, non si deve procedere alla consegna dell’urna prima di aver definito le pratiche di rinuncia e nuova destinazione della persona defunta.
In caso di decesso della persona affidataria, la decisione della nuova destinazione spetterà a coloro che ne hanno titolo.
Dispersione delle ceneri
Le ceneri possono essere disperse nel rispetto della volontà della persona defunta:
- in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri
- in natura: per esempio in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti
- in aree private all’aperto, con il consenso della persona che ne detiene la proprietà.
La dispersione è vietata nei centri abitati.
La volontà di disperdere le proprie ceneri può essere manifestata nei seguenti modi:
- manifestazione in vita della volontà dichiarata dalla persona defunta in una disposizione testamentaria, attraverso una delle seguenti modalità:
– in uno scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio (testamento olografo)
– in un testamento pubblico
– in un testamento segreto - iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo delle persone associate.
In mancanza di tali requisiti la volontà di dispersione può essere espressa dal coniuge/unito civilmente.
- In assenza di queste figure, la volontà può essere espressa dal parente più prossimo entro il 6° grado
- in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, occorre la maggioranza assoluta di parenti di pari grado.
Tale manifestazione è resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile, che redige e sottoscrive il relativo processo verbale nel Comune di residenza in vita o di decesso della persona defunta o nel Comune di residenza della persona dichiarante.
Alla dispersione delle ceneri può provvedere:
- una persona individuata dalla persona defunta
- il coniuge o la persona unita civilmente
- un altro familiare
- l’eventuale esecutore testamentario
- il rappresentante legale dell’Associazione di Cremazione alla quale la persona defunta era iscritta.
Per disperdere le ceneri occorre un’autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso.
Se le ceneri sono già tumulate, l’autorizzazione va chiesta al Comune in cui è tumulata la persona defunta.