Attestato di soggiorno permanente per cittadini UE

Il cittadino dell´Unione Europea e i cittadini di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino che fanno parte dello Spazio Economico Europeo, a partire dall´11/04/2007, ed i loro familiari anche extracomunitari che soggiornano legalmente in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale, possono richiedere al Comune di residenza l´attestato che certifica la loro condizione di titolari del diritto di soggiorno permanente.

I cittadini che richiedono il certificato di soggiorno permanente sono tenuti a dimostrare, con idonea documentazione, la regolarità del soggiorno ininterrotto per 5 anni.

Il diritto di soggiorno permanete si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:

  1. cinque anni di soggiorno legale;
  2. soggiorno legale in via continuativa;
  3. familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch’esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
  4. figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.

Il diritto all’attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell’attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal perio do di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.

La legalità del soggiorno

Il concetto di “soggiorno legale” non può essere ocnfuso con il concetto di “residenza legale“.
Per “residenza” si deve fare riferimento alla “residenza anagrafica” e cioè all’iscrizione in ANPR; per “soggiorno” si intende la presenza sul territorio italiano, anche in mancanzadi una corrispondente iscrizione anagrafica.
La condizione che il cittadino dell’Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (d.Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare essessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
L’iscrizione anagrafica dell’interessato può essere un elemento utile per dimostrare, fino a prova contraria, che lo stesso abbia soggiornato nel territorio italiano per il periodo corrispondente all’iscrizione anagrafica stessa; ma non sempre l’iscrizione anagrafica corrisponde al “soggiorno”.
Il diritto di soggiorno permanente si matura, come abbiamo visto, a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni, e in tale periodo deve essere computato anche il soggiorno precedente all’entrata in vigore del d.Lgs. n.30/2007.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che:

Pertanto, accertato che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente per 5 anni, affinchè il suo soggiorno possa essere considerato continuativo, occorrerà che:

  • non si sia allontanato dall’Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all’anno;
  • il suo allontamì+namento sia motivato dall’assolvimento degli obblighi militari;
  • il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecuitvi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
  • non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a due anni consecutivi;
  • non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Il diritto di soggiorno permanente una volta acquisito si può anche perdere a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (art.14, c.4, d.Lgs. n.30/2007).

Il procedimento si conclude con il rilascio dell’attestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Costi

Per il rilascio delle attestazioni, una marca da bollo da € 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16.00 per ogni attestazione rilasciata.
Per il rilascio dei duplicati:

I cittadini in possesso di un attestato di soggiorno permanente rilasciato da altro Comune, non devono richiedere un nuovo rilascio.

Normativa
Direttiva 2004/38/CE; D.lgs. 30/2007; Circolare del Ministero dell’Interno 06/04/2007 n. 19;

 

 

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Attestazione permesso di soggiorno.pdf