L’iscrizione anagrafica (ovvero l’iscrizione nel registro della popolazione residente) e la domanda di cambio di residenza riguarda tutti i cittadini che si trasferiscono in un comune.
Variazioni anagrafiche che si possono fare in tempo reale :
- il trasferimento di residenza da altro comune, dall’estero o verso l’estero;
- la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
- il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune.
Le dichiarazioni di residenza sono sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe.
È possibile inoltre effettuare la dichiarazione di residenza con procedura telematica (portale ANPR oppure via PEC).
- via e-mail all’indirizzo , allegando scansione della dichiarazione firmata e documentazione allegata
- con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Cesate, Servizi demografici, via Don Oreste Moretti 10, 20031 Cesate (MI)
- via PEC: allegando il file della dichiarazione con firma digitale
Documenti necessari
Cittadini italiani
– carta d´identità o documento di riconoscimento
– codice fiscale
– patente e libretto di circolazione (se titolari)
– dati catastali dell´appartamento e delle attinenze (superficie dell´appartamento occupato), per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
N.B.: nel caso di trasferimento di minori è necessario l´assenso di entrambi i genitori; nel caso di inserimento in una famiglia già esistente è necessaria l´autorizzazione del capo famiglia.
Cittadini Comunitari provenienti da altri Comuni italiani
– passaporto o carta d´identità rilasciata dal Paese d´origine
– carta d´identità rilasciata dal Comune italiano
– codice fiscale
– attestazione di regolarità del soggiorno
– patente e libretto di circolazione (se titolari)
Cittadini Comunitari provenienti dall´estero lavoratori subordinati
– passaporto o carta d´identità rilasciata dal Paese d´origine
– codice fiscale
– contratto di lavoro o assunzione c/o Centro per l´impiego
– ultima busta paga
Cittadini Comunitari provenienti dall´estero familiari a carico (marito, moglie, figli, padre. madre)
– passaporto o carta d´identità rilasciata dal Paese d´origine
– codice fiscale
– certificato attestante il rapporto di parentela (nascita, matrimonio) tradotto e legalizzato
– documento attestante il reddito del familiare garante
Cittadini Extracomunitari provenienti da altri Comuni italiani
– passaporto in corso di validità
– carta d´identità rilasciata dal Comune italiano
– codice fiscale
– permesso di soggiorno in corso di validità
– se scaduto ricevuta attestante la richiesta di rinnovo
– patente e libretto di circolazione (se titolari)
– dichiarazione di ospitalità (se coabitante con cittadino già residente)
Cittadini Extracomunitari provenienti dall´estero
– passaporto in corso di validità
– codice fiscale
– permesso di soggiorno in corso di validità
– dichiarazione di ospitalità (se coabitante con cittadino già residente)
Cittadini Extracomunitari provenienti dall´estero (ricongiungimento familiare e/o lavoro
– passaporto in corso di validità
– codice fiscale
– visto d´ingresso
– ricevuta richiesta permesso di soggiorno
– nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico
– dichiarazione di ospitalità
Tempi:
L´Ufficiale d´Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse.
Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l´Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l´accertamento dei requisiti previsti per l´iscrizione anagrafica.
Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all´interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).
Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l´Ufficiale d´Anagrafe comunicherà all´interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti ed egli, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.
Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l´Ufficiale di Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con cui avviserà l´interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.
Patente e Carta di circolazione
Nella dichiarazione di cambio di residenza o di indirizzo è necessario specificare se si è in possesso di patente e di veicoli intestati, in quanto l’ufficio Anagrafe provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti di Roma.
La variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell’Automobilista.