L´art. 3 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha previsto, nell´introdurre la cosiddetta cedolare secca sugli affitti, che la registrazione del contratto di locazione assorba, tra l´altro, l´obbligo della comunicazione all´autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall´art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191.
All´atto della presentazione della denuncia verrà rilasciata copia della stessa recante il numero di protocollo.
La denuncia, quando prevista, va presentata per qualunque tipo di fabbricato (abitazione, negozio, cantina, box ecc.)Cosa serve…Estremi di un documento.
Nel caso in cui la proprietà è di una società, devono essere indicati gli estremi della persona fisica che la rappresentano (Amministratore, Presidente, Legale rappresentante).
La denuncia va fatta sul modello allegato a questa scheda in carta semplice ed in originale può essere trasmessa per raccomandata al Comando di Polizia LocaleNormativa di riferimento
D.L. 59/78 art. 1
L.191 del 18.5.78
D.L. 70/2011 art. 5 commi 1, lettera d e 4
D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 3
Normativa per i cittadini Stranieri
Per quanto riguarda il cittadino straniero (si intende per cittadino straniero la persona che non appartiene all´Unione Europea) si trascrive l´art. 7 del D.Lgs. 25/7/1997 n. 286 in merito all´obbligo di comunicazione in merito alla semplice ospitalità.
Si precisa che mentre il modulo per la cessione di fabbricato deve essere presentato da chiunque dia in godimento un bene per un periodo superiore ai 30 giorni, la comunicazione di ospitalità per il cittadino straniero deve essere fatta indipendentemente dalla durata della stessa.
D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
7. Obblighi dell´ospitante e del datore di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all´autorità locale di pubblica sicurezza
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l´esatta ubicazione dell´immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro