Cessione di fabbricato

L´art. 3 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha previsto, nell´introdurre la cosiddetta cedolare secca sugli affitti, che la registrazione del contratto di locazione assorba, tra l´altro, l´obbligo della comunicazione all´autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall´art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191.

Ancora, l´art. 5, commi 1 lett. d e 4, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
Pertanto, a decorrere dal 7 aprile 2011, per quanto riguarda i contratti di locazione ad uso abitativo registrati fuori dall´esercizio di un´attività di impresa o di arti e professioni, e a decorrere dal 14 maggio 2011, per quanto concerne i contratti di vendita di beni immobili registrati, non vi è attualmente l´obbligo di presentare, per i casi sopra riportati, le rispettive comunicazioni all´autorità locale di pubblica sicurezza. Fuori dai casi sopra indicati, trova piena applicazione quanto stabilito dalla previgente normativa e quindi, fatte salve le ipotesi di registrazione di contratto di locazione e di vendita di immobile registrato, quando si vuole consentire per un tempo superiore ad un mese l´uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, permane l´obbligo di comunicarlo all´autorità di P.S. del luogo ove è ubicato l´immobile, entro 48 ore dall´avvenuta cessione.
Essendo comunque in corso iniziative del Ministero dell´Interno volte a definire nel dettaglio gli effetti delle richiamate previsioni anche ai fini dell´acquisizione da parte della autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazioni e vendite, si invita la Cittadinanza a visionare quotidianamente il sito e a fare riferimento alla Polizia Locale di Cesate, per le eventuali necessità documentali che potrebbero presentarsi nella prima fase d´attuazione delle nuove disposizioni.
Nel caso in cui l´immobile venga ceduto ad un cittadino straniero, alla denuncia va allegata copia del permesso di soggiorno o della carta d´identità. In mancanza va allegata una copia del passaporto.
All´atto della presentazione della denuncia verrà rilasciata copia della stessa recante il numero di protocollo.
La denuncia, quando prevista, va presentata per qualunque tipo di fabbricato (abitazione, negozio, cantina, box ecc.)Cosa serve…Estremi di un documento.
Nel caso in cui la proprietà è di una società, devono essere indicati gli estremi della persona fisica che la rappresentano (Amministratore, Presidente, Legale rappresentante).
La denuncia va fatta sul modello allegato a questa scheda in carta semplice ed in originale può essere trasmessa per raccomandata al Comando di Polizia LocaleNormativa di riferimento

D.L. 59/78 art. 1
L.191 del 18.5.78

Circolare Ministero dell´Interno n. 10.20640/10190 del 18 luglio 1978
D.L. 70/2011 art. 5 commi 1, lettera d e 4

D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 3

Normativa per i cittadini Stranieri

Per quanto riguarda il cittadino straniero (si intende per cittadino straniero la persona che non appartiene all´Unione Europea) si trascrive l´art. 7 del D.Lgs. 25/7/1997 n. 286 in merito all´obbligo di comunicazione in merito alla semplice ospitalità.

Si precisa che mentre il modulo per la cessione di fabbricato deve essere presentato da chiunque dia in godimento un bene per un periodo superiore ai 30 giorni, la comunicazione di ospitalità per il cittadino straniero deve essere fatta indipendentemente dalla durata della stessa.

D.Lgs. 25-7-1998 n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

7.  Obblighi dell´ospitante e del datore di lavoro.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all´autorità locale di pubblica sicurezza

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l´esatta ubicazione dell´immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro

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