Convivenze di fatto

Convivenze di fatto

La Legge 20 maggio 2016, n.76, in vigore dal 05 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’art. 1).

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l’assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto) presentandosi presso l’Ufficio Anagrafe muniti di documento di identità valido.

L’ufficio anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la costituzione della convivenza di fatto. Qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio anagrafe non comunichi agli interessati la mancanza dei requisiti previsti dalla legge 76/2016, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si deve intendere confermata.

A seguito della dichiarazione resa con le modalità indicate nella presente scheda, l’Ufficio Anagrafe procederà a registrare la convivenza di fatto entro i due giorni successivi, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Dal momento della registrazione si potrà ottenere il certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto riportante anche l’eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l’imposta di bollo.

La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della o della cessazione degli effetti civili sull’atto di matrimonio.

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Cesate di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all’altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (modulo cessazione convivenza) presentandosi presso l’Ufficio anagrafe del Comune muniti di documento di identità valido.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

Effetti della dichiarazione della Convivenza di Fatto

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto., riportante anche l’eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l’imposta di bollo.

Contratti di Convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Autenticata da un notaio o un avvocato che ne attestano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all’anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.

I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune di Cesate all’indirizzo PEC: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it.

Riferimenti normativi:
Legge 20 maggio 2016, n. 76

 

  • Documenti allegati
Nome File
LEGGE-20-maggio-2016-Regolamentazione-delle-unioni-civili-tra-persone-dello-stesso-sesso-e-disciplina-delle-convivenze.pdf.pdf
Dichiarazione di convivenza di fatto.doc
Dichiarazione di convivenza di fatto.pdf
Dichiarazione di cessazione convivenza di fatto.doc
Dichiarazione di cessazione convivenza di fatto.pdf