Correzione atti di Stato Civile: art 98 comma 1 DPR 396/2000
Chi rilevi la presenza di un errore all’interno di un proprio atto di stato civile può presentare la richiesta di correzione all’ufficiale di stato civile. (modello in allegato)
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’istanza e la fotocopia possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o fax.
Quando si puo’ utilizzare?
L’art. 98 comma1, consente all’Uff. di S.C. di correggere gli errori materiali di scrittura commessi (se pure effettuati in passato da persona diversa) nella redazione di un atto.
Si applica anche ad atti formati o ricevuti in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’ Ordinamento di S.C. che lo prevede, purchè sia richiesto da:
– l’intestatario medesimo o chi vi abbia interesse
– dal Pubblico Ministero
– per esigenze d’ufficio
solo quando l’esigenza si manifesti in momento attuale, e purchè si possa dimostrare che trattasi di errore materiale di scritturazione dell’uff. di S.C. che ha redatto l’atto con documenti e valide motivazioni che rendano legittima la “correzione”(da allegare alla richiesta).
Inoltre:
Se si ha la certezza che una “annotazione” su un atto di stato civile fu apposta erroneamente , si può applicare anche in questo caso l’art. 98: l’Ufficiale di S.C. correggerà l’errore con annotazione marginale dalla quale dovrà risultare l’annotazione inesatta e la dicitura corretta.
In entrambi i casi, a correzione effettuata, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà darne comunicazione:
– all’interessato e a chi ha richiesto la rettifica
– al Prefetto o alla Procura della Repubblica
– all’ufficio anagrafe/elettorale del Comune di iscrizione dell’intestatario dell’atto (se trattasi di rettifica apportata ai dati anagrafici e cioè, nome,cognome data e luogo di nascita).
Correzione generalità cittadini stranieri in atti di Stato Civile
Riguarda la correzione del nome o del cognome di cittadino straniero riportato sull’atto di nascita formato in Italia, in caso in cui queste generalità non siano conformi all’ordinamento giuridico dello stato in cui il cittadino ha la cittadinanza (Circolare Ministero dell’interno 29/11/2004, n. 66).
Il cittadino interessato deve inoltrare richiesta di correzione all’ufficiale di stato civile. ( modello in allegato)
La richiesta va corredata dell’attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui l’interessato è cittadino, dalla quale risulti che l’attribuzione del nome o del cognome non è conforme all’ordinamento giuridico vigente in tale Stato.
La correzione viene riportata tramite annotazione sui registri di stato civile.
Esatte indicazioni del nome: art. 36 DPR 396/2000
Chi è nato prima del 30.03.2000 (data di entrata in vigore del DPR 396/2000) e ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può presentare richiesta di indicazione esatta con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome.
La richiesta può essere presentata all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza
L’ufficiale di stato civile trasmette la dichiarazione al Comune di nascita.
La dichiarazione è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita dell’interessato e sugli atti di stato civile collegati (matrimonio, nascita dei figli) e sulle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono (anagrafe, elettorale e leva) Articolo 6 Legge 24 dicembre 1954, n 1228
Nota bene
L’interessato può presentare questa dichiarazione una unica volta.