Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generica e per eredi

Dal 01/01/2012 le autentiche della firma su dichiarazioni sostitutive di atto notorio effettuate dal Comune NON sono valide e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. AGENZIA DELLE ENTRATE, ENEL,TELECOM ecc).

L’atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva (DSAN)

Questo è un punto sul quale molti cittadini hanno le idee un po’ confuse e banche ed uffici postali non aiutano a chiarire, dato che sono i primi a chiedere un “atto di notorietà”.

L’atto notorio o di notorietà è competenza esclusiva del notaio: poiché non è sempre facile ricostruire una situazione, si affida al cittadino stesso l’onere di dichiarare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio. Una DSAN appunto, Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà.

Le DSAN possono riguardare:

  • Situazioni, fatti, qualità personali , a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
  • Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici
  • Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
  • la conformità di una copia all’originale.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli eredi, deve essere sottoscritta da uno degli eredi (ne è sufficiente uno solo) in presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

Non si possono autodichiarare:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d’impegno
  • Accettazioni o rinunce d’incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile

Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero

Accettano la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

accettare la dichiarazione sostitutiva è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per i privati esercenti servizi  di pubblica utilità (es. AGENZIA DELLE ENTRATE,ENEL, TELECOM ecc.)
accettare la dichiarazione sostitutiva è facoltativo per i privati (banche, assicurazioni, aziende, ecc..) che possono riceverla solo se hanno il consenso dell’interessato al controllo dei dati presso l’Amministrazione che li detiene.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:

  • essere firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione OPPURE
  • essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano devono avere la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all’incaricato comunale.

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000.

Diritti del cittadino

Accettare la dichiarazione sostitutiva è un obbligo dell’Ente Pubblico e dei privati Gestori di Pubblici Servizi. Se un impiegato della Pubblica Amministrazione non accetta un’autocertificazione può essere denunciato per violazione dei doveri d’ufficio. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio con firma autenticata rilasciate dal comune sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Controlli

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva è tenuta ad effettuare controlli sul suo contenuto.
Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Costi

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà consegnate ad un Ente Pubblico sono SEMPRE gratuite in quanto la firma non deve essere autenticata. In caso la dichiarazione debba essere presentata ad un soggetto privato , l’autenticazione della firma è soggetta all’imposta di bollo (€ 16,00)

  • Documenti allegati
Nome File
Dsan generico.doc
Dsan generico.pdf
Dichiarazione eredi con testamento.doc
Dichiarazione eredi con testamento.pdf
Dichiarazione eredi senza testamento.doc
Dichiarazione eredi senza testamento.pdf