Giuramento cittadinanza italiana

E’ il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica Italiana che deve essere reso dal cittadino straniero che ha presentato istanza per l’acquisto della cittadinanza (per matrimonio ex art. 5 legge 05-02-1992 o per residenza ex art.9 legge 05.02.1992 n. 91) dopo la notifica del decreto di conferimento.

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.”

La cittadinanza viene acquisita il giorno successivo al giuramento.

Ai sensi dell´art. 14 L 91/92 eventuali figli minori che risultino residenti alla data del giuramento con il genitore che acquista la cittadinanza italiana acquistano anch’essi la cittadinanza

Come

L’ufficiale di stato civile contatta l’interessato per la notifica del decreto.

Entro sei mesi l’interessato deve prestare giuramento, concordando giorno e ora con l’ufficiale di stato civile.

Alla data del giuramento l’interessato deve presentarsi con la seguente documentazione:

  • decreto di conferimento cittadinanza italiana
  • notifica del decreto
  • documento di riconoscimento
  • se con figli minorenni conviventi
    passaporto o altro documento d’identità, permesso/carta di soggiorno
    se NON nati in Italia certificato / attestazione consolare / atto di nascita con indicazione delle generalità dei genitori

Successivamente al giuramento l’interessato chiede la trascrizione del decreto nei registri di cittadinanza.

Tempi

Entro sei mesi dalla notifica del decreto di conferimento della cittadinanza

Costi

Nessuno

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.”

All’Atto del Rifacimento della carta d’identità il permesso/carta di soggiorno verrà trattenuto e spedito in Questura per l’annullamento.

Dopo il giuramento si procede alla trascrizione degli atti di stato civile di nascita ed eventualmente di matrimonio : è necessario presentare l’ATTO INTEGRALE / COPIA LETTERALE IN ORIGINALE

Non sono valide ai fini delle trascrizioni le certificazioni desunte da documenti originali e formati da organi diversi da quelli che hanno formalmente stilato l’atto di Stato Civile. Alcuni atti utilizzati dalla Prefettura per concedere la cittadinanza italiana non sono in realtà atti di nascita , ma certificazioni diverse (es. affidavit o dichiarazioni giurate o estratti di documenti di riconoscimento). Nell’impossibilità del richiedente, per circostanze oggettive, di fornirlo o comunque di acquisire la certificazione sostitutiva prevista dall’art. 20 (che sovviene solo in casi particolari, quando “l’autorità diplomatica o consolare non sia in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all’estero, che devono essere trascritti in Italia”, purché detta autorità sia certa, per averne aliunde acquisita sicura notizia, degli eventi che attesta) occorrerà ricorrere alla procedura giudiziale di ricostituzione dell’atto distrutto o smarrito o di formazione dell’atto inesistente, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 396/2000 COMPLETI DELLE GENERALITA’ DEI GENITORI se mancano tale informazione potrà essere integrata successivamente previa esibizione di certificazione ufficiale con le modalità della correzione. Non potrà essere trascritto il matrimonio contratto all’estero se il relativo atto manchi dei requisiti essenziali del luogo di celebrazione e della data del matrimonio. Tale documento potrà, tuttavia, essere utilizzato dagli interessati per chiedere la formazione dell’atto di matrimonio al tribunale competente. Gli estratti formati sulla base dei modelli allegati alla Convenzione di Vienna sono evidentemente lacunosi, ma, in osservanza della Convenzione medesima, devono essere trascritti come sono dall’ufficiale che li riceve. Ad esempio, nell’estratto dell’atto di nascita sono indicati il nome e il cognome del nato, il luogo e la data di nascita, il nome e il cognome dei genitori, senza alcuna specificazione se si tratti di filiazione legittima o naturale (con o senza riconoscimento, in questo caso ovviamente senza indicazione dei genitori-). Ove in momento successivo pervengano ulteriori elementi integrativi, ad opera della parte interessata o dell’autorità diplomatica o consolare, o dell’omologo straniero dell’ufficiale dello stato civile, all’uopo richiesto, si dovrà provvedere con la procedura della rettificazione (artt. 95 ss. del D.P.R. 396/2000).

LEGALIZZATO dal Consolato / Ambasciata ITALIANA all’estero (oppure APOSTILLATO SE PROVENIENTI DA: Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Dominica, El Salvador, Estonia, Falkland, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, Guernsey, Hong Kong, Isole Chayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Israele, Jersey, Jugoslavia, Kazakhistan, Lesotho, Lettonia, Le Nuove Ebridi, Liberia, Lituania, Macao, Malawi, Malta, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia,
Niue, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Riunione, Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles, Suriname, Svezia, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.

SONO ESENTI da legalizzazione a prescindere dal luogo di loro formazione gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria. Esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal 28.3.2003, di cui all’art. 2 della Convenzione di Atene 15.9.1977 (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza)

TRADOTTO IN LINGUA ITALIANA (a meno che non vengano adoperati gli estratti plurilingue rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna )

  • all’estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane senza ulteriori adempimenti
  • all’estero, secondo le norme locali con le firme dei notai o funzionari preposti legalizzate/apostillate a meno che non provengano da: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria;
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, con le firme dei funzionari consolari esteri legalizzate in Prefettura tranne per Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell’interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziari, senza ulteriori adempimenti.
  • in Italia, mediante giuramento del traduttore, davanti all’ufficiale dello stato civile.

NOTE PARTICOLARI

Gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se contrari all’ordine pubblico.

I certificati di stato civile che indicano anche il cognome dei genitori sono consigliabili soprattutto se il cognome del/della richiedente sia stato cambiato dopo il matrimonio (ciò vale in genere per le donne provenienti da quegli Stati dove si prende o si prendeva il cognome del marito): infatti tali certificati permettono di collegare il cognome di nascita con quello attuale (purché ovviamente li riportino entrambi, anche se nelle annotazioni).

Il documento chiamato “Affidavit” non è un atto di nascita, ma solo una dichiarazione volta a sostituire un atto dello stato civile inesistente: di conseguenza esso non può essere trascritto nei registri di nascita. Pertanto, in mancanza dell’atto di nascita, si dovrà chiedere la sua formazione al competente Tribunale italiano, in osservanza degli artt. 95 e 100 del D.P.R. 396/2000.

Per ALBANESI Per i certificati di nascita, esiste un modello di Çertifikate lindje in 7 lingue (rimane comunque la necessità della traduzione: nota del Ministero dell’interno n. 6562 del 9 giugno 2009): si raccomanda di richiedere al Comune albanese questo tipo di modello, perché riporta anche il cognome prima del matrimonio (controllare comunque se il campo Mbiemri para martese è stato correttamente compilato) e di conseguenza elimina la necessità del Çertifikate martese per le donne che hanno preso il cognome del marito.

Si sconsiglia in ogni caso la presentazione del Çertifikate personale.

Per ROMENI Reamintim tuturor cetatenilor români interesati, rezidenti sau domiciliati în Italia, ca urmare a aderarii României la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila semnata la Viena în 8 septembrie 1976, începând cu data de 5 iunie 2013, actele de stare civila (certificate de nastere, de casatorie sau de deces) eliberate de autoritatile italiene sub format international multilingv se accepta de toate institutiile statului român fara a mai fi necesara apostilarea si traducerea acestora în limba româna. Extrasele (certificatele de tip international / certificato internazionale multilingue) trebuie sa contina, obligatoriu, data eliberarii, semnatura si stampila autoritatii care le-a eliberat. Pentru situatiile în care mai sunt prezentate certificate literale (format vechi), procedura anterioara va ramâne neschimbata, solicitându-se în continuare apostilarea si traducerea actelor respective.

Per MAROCCHINI Non verranno accettate copie di atti e traduzioni legalizzate dai Consolati Onorari d’Italia in Tangeri, Marrakesh e Agadir in quanto non competenti (A questi Consolati ci si potrà rivolgere perché inoltrino materialmente i documenti da legalizzare al Consolato Generale d’Italia in Casablanca.)

Gli atti di “accertamento della sussistenza del vincolo coniugale” o Atto di omologazione di matrimonio “ entrambi caratterizzati dalla dichiarazione resa da 12 testimoni rilasciati da un tribunale del Marocco Sezione Notarile poiché nell’atto rilasciato dalle Autorità del Marocco manca la espressa volontà coniugale “quale requisito per la configurabilità giuridica del matrimonio medesimo”, l’ufficiale di stato civile dovrà far sottoscrivere la richiesta di trascrizione da entrambi i coniugi. Se tale documento non contiene nemmeno la data e il luogo del matrimonio non potrà essere trascritto il matrimonio contratto all’estero. Tale documento potrà, tuttavia, essere utilizzato dagli interessati per chiedere, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 396/2000, la formazione dell’atto di matrimonio al tribunale competente”. Sono fatti salvi i casi in cui sia possibile reperire la data e il luogo del matrimonio attraverso una attestazione consolare o altra documentazione.

Non è invece è trascrivibile l’atto (cosiddetta “ripresa coniugale”, conosciuta da altri ordinamenti), successivo ad un precedente matrimonio tra gli stessi coniugi sciolto con “divorzio revocabile” , che registra la loro volontà di “riprendere la vita coniugale”, trattandosi in entrambi i casi di istituti sconosciuti all’ordinamento italiano.

MATRIMONIO CONSOLARE Possono essere trascritti in presenza di convenzioni vigenti con il Paese cui detta autorità appartiene. Tale trascrizione ha piena efficacia ed è annotabile e certificabile. Se due cittadini marocchini si presentano e richiedono la trascrizione del loro matrimonio celebrato nella sede consolare marocchina in Italia, questo atto di matrimonio in forza della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco sottoscritta a Roma il 18 febbraio 1994, deve essere trascritto e tale trascrizione ha i medesimi effetti di un matrimonio celebrato sul territorio italiano. Se la momento della celebrazione uno dei due nubendi è cittadino italiano , tale matrimonio non è trascrivibile perché celebrato innanzi ad un’autorità non riconosciuta dalla normativa italiana. Se la richiesta di trascrizione viene presentata da un cittadino ora italiano ma che al momento della celebrazione era p.es. marocchino allora come sopra specificato, poiché quell’atto sarebbe stato trascrivibile al momento della celebrazione è trascrivibile anche ora che uno dei due sposi ha acquistato la cittadinanza italiana. Se il matrimonio celebrato presso la sede consolare straniera riguarda cittadini di stati con i quali l’Italia non ha sottoscritto alcuna convenzione, allora per poter procedere a trascrizione di quell’ atto occorre che sia trasmesso nello Stato d’origine , lì recepito, legalizzato e ritrasmesso per la trascrizione.