Doppio cognome ai figli – Novità in materia di attribuzione alla nascita

In data 1/6/2022 è stata pubblicata nel n. 22 della Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie speciale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27 aprile – 31 maggio, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che disciplinano l’attribuzione del cognome al figlio, sia nel caso di filiazione nel matrimonio o fuori dal matrimonio, come nel caso di adozione ex legittimante o in casi particolari.

La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.

Le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola dal 01 giugno 2022, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:

  • cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti.

Se dichiarano di non aver raggiunto l’accordo, l’ufficiale dello stato civile non può formare l’atto di nascita in quanto la soluzione al contrasto dei genitori è rimessa solamente al giudice. Una volta ottenuta la decisione del giudice, si dovrà procedere alla dichiarazione di nascita che sarà quindi tardiva (in tal senso il richiamo all’art. 31 del dpr 396/2000 nella circolare ministeriale) e, come motivazione del ritardo, si indicherà la scelta del cognome in via giudiziale.

  • solo cognome paterno secondo il loro accordo.
  • solo cognome materno secondo il loro accordo.

In mancanza dell’accordo, non è percorribile neanche la via giudiziale e dovranno necessariamente ripiegare sull’attribuzione del cognome di entrambi, secondo l’ordine da essi stabilito e, in mancanza di accordo anche sull’ordine, valgono le indicazioni di cui al passo precedente.

Circa le modalità di manifestazione dell’accordo, si ritengono applicabili le indicazioni ministeriali riportate nella circolare n. 7/2017 (pure successiva ad un intervento della Corte Costituzionale in materia di cognome), dove veniva precisato che “in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento” trattandosi di “un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori”.

In sostanza, il dichiarante si assume la piena responsabilità della dichiarazione l’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.

Qualche esempio pratico

I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI possono scegliere di attribuire uno dei seguenti cognomi:

ROSSI VERDI (cognome paterno + cognome materno)
VERDI ROSSI (cognome materno + cognome paterno)
ROSSI (solo cognome paterno)
VERDI (solo cognome materno)
Nel caso in cui il genitore avesse già un cognome composto da più elementi, alla luce della normativa vigente, si dovrà trasmettere l’intero cognome e non una sola parte di esso.

I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI BIANCHI possono, quindi, attribuire uno dei seguenti cognomi:

ROSSI VERDI BIANCHI (cognome paterno + doppio cognome materno)
VERDI BIANCHI ROSSI (doppio cognome materno + cognome paterno)
ROSSI (solo cognome paterno)
VERDI BIANCHI (solo doppio cognome materno)
Al nuovo nato o alla nuova nata potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello già attribuito a fratelli e sorelle nati in precedenza.

Tutti coloro che, nati prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, volessero modificare il proprio cognome (ad esempio aggiungendo quello materno) dovranno rivolgersi alla Prefettura del luogo di residenza.

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I precedenti

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 (Serie Speciale Corte Costituzionale), della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, dal 29 dicembre u.s. – giusta il disposto ex art. 136 della costituzione – si abrogano tutte le norme non scritte e le disposizioni del Codice Civile e dell’Ordinamento (Regolamento) dello stato civile che non consentano, in caso di concorde volontà dei genitori, di trasmettere ai figli, al momento  della  nascita anche il cognome materno.

In Italia, infatti, fino ad allora, sia per norme non scritte e prassi consolidate (per la filiazione in costanza di matrimonio), sia per disposizione del codice civile (art. 262 CC, in caso di filiazione fuori dal matrimonio, con riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori), il figlio, cittadino italiano, si vedeva automaticamente  attribuito il solo cognome paterno.

A seguito della sentenza citata, è possibile, all’atto della dichiarazione di nascita  in presenza di conforme e condivisa volontà dei genitori, attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno. In caso di mancata esplicitazione o di diversa indicazione, il neonato avrà automaticamente il solo cognome paterno.