Lo Schedario della Popolazione Temporanea riguarda i cittadini italiani o gli stranieri che, dimorano nel comune da non meno di quattro mesi e che non intendano richiedere la residenza. Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo, limitato nel tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). L’iscrizione è concessa dopo i necessari accertamenti e non prevede il rilascio di certificazioni anagrafiche.
Quando l’iscrizione anagrafica temporanea supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente o chiedere la cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio o in caso contrario lo cancellerà.
Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione Europea che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia, si dovrà procedere all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea dandone indicazione. (L’iscrizione è richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta). e indicandone i motivi (es. studio, etc.). L’iscrizione in tale schedario può essere effettuata anche per periodi di soggiorno superiori ad un anno (solo per cittadini dell’Unione Europea), fermo restando l’obbligo di revisione annuale dello schedario, di cui all’art. 32 comma 4, del D.P.R. n. 223/1989. Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione Europea viene stabilito il termine di tre mesi di soggiorno a partire dal quale lo Stato ospitante può richiedere l’iscrizione presso le Autorità competenti, quindi tale termine può essere considerato anche per l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea, a prescindere dal diverso termine (quattro mesi) previsto dall’art. 32 del regolamento anagrafico quale condizione d’iscrizione nello schedario in argomento.
La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune perché:
- se ne sono allontanate o sono decedute;
- vi hanno stabilito la dimora abituale (residenza).
- Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale comune di residenza.
Requisiti utente
- Essere cittadino italiano residente in Italia e dimorante temporaneamentenel comune da non meno di quattro mesi;
- essere cittadino straniero dimorante temporaneamentenel comune (può anche essere residente all’estero).
CITTADINI ITALIANI
- istanza di iscrizione
- documento di riconoscimento
- codice fiscale
CITTADINI DI STATO TERZO
- istanza di iscrizione
- passaporto in corso di validità
- permesso di soggiorno in corso di validità
- codice fiscale (se in possesso)
CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA (lavoratori stagionali, studenti universitari, ricercatori ecc.)
- istanza di iscrizione
- documento di riconoscimento
- tessera sanitaria europea (TEAM)
- codice fiscale (se in possesso)
- contratto di lavoro stagionale, dichiarazione Università’ relativa all’attività di studio o di ricerca
I cittadini, residenti in altro Comune italiano ed iscritti nello schedario della popolazione temporanea del Comune di Cesate, possono chiedere la carta di identità che viene rilasciata previo nulla osta del Comune di residenza.
Il problema della residenza temporanea ai fini del congedo per l’assistenza a portatori di handicap per gravi e documentati motivi famigliari
L’art.42 del d.Lgs. n.151/2001, riconosce il beneficio per i dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per l’assistenza ai portatori di handicap grave. L’impianto normativo individua nel concetto di “convivenza” il presupposto per l’attribuzione del beneficio, sul quale l’INPS e il Dipartimento della funzione pubblica si sono espressi al fine di chiarirne il concetto, in particolare:
-il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n.1 del 3/02/2012, ha precisato che il “diritto al congedo è subordinato … alla sussistenza della convivenza. Il requisito è provato dagli aventi diritto mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, …, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia alla coabitazione”. Una eccezione è prevista per l’ipotesi in cui la dimora abituale non coincida con la dimora temporanea: “il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del d.P.R. n.223/1989 …”.
-L’INPS con circolare n.159/2013, ha precisato altresì, che il requisito della convivenza, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea ex art.32 d.P.R. 223/1989, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente.
Ne deriva che il dipendente non può accedere al beneficio, o eventualmente vi decade, ogniqualvolta emerga, in sede di verifica, una discrepanza tra residenza effettiva e quella dichiarata o, in alternativa, l’assenza dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
La circolare della Funzione Pubblica n.1 del 3.2.2012 così come la Circolare dell’INPS n.159/2013 (così come quella precedente n.32/2012), forniscono chiarimenti in merito alla modifiche di cui al D.Lgs. 119/2011 (art.3,c.1 lettera a ed art4, c.1 lett. B del Dgl n°119/2011) ma si tratta di disposizioni che riguardano esclusivamente il riconoscimento del diritto di congedo per assistenza a familiare con handicap grave, ma non hanno (ne peraltro poteva essere diversamente) minimamente intaccato la normativa e le procedure anagrafiche.
Il riferimento contenuto nelle suddette circolari all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea in termini strettamente anagrafici non può che essere riferito alla situazione in cui un cittadino residente in un comune si trovi a dover trascorrere un periodo di tempo superiore a quattro mesi ma inferiore all’anno in un comune diverso da quello di dimora abituale per assistere appunto un familiare disabile.
L’istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall’art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall’art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989 risponde infatti essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell’anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. “posizioni che non comportano l’iscrizione anagrafica” quali per esempio:
- le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (es. studio) (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 2 L. 1228/1954);
- i militari di leva, i pubblici dipendenti e i militari di carriera, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura, qualora la permanenza nel comune non superi i due anni (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- i detenuti in attesa di giudizio (art. 3 del D.P.R. 223/1989).
L’utilizzo dello schedario della popolazione temporanea consente infatti di evitare che tali categorie di persone che maturano nel frattempo il requisito della dimora abituale, sfuggano alla successiva registrazione anagrafica.
Rimane il fatto che l’ufficiale d’anagrafe non deve gestire l’anagrafe in funzione delle “conseguenze” che certe iscrizioni o non iscrizioni possono determinare; purtroppo sull’iscrizione o non iscrizione anagrafica si fondano una miriade di benefici ma non per questo tale circostanza deve condizionare l’operato dell’ufficiale d’anagrafe. Detto in altri termini, se l’applicazione delle norme anagrafiche determina disparità di trattamento rispetto alle norme pensionistiche, fiscali, assistenziali, ecc. non per questo l’ufficiale deve lasciarsi condizionare nella corretta gestione dell’anagrafe.
In sintesi: l’istituto dello schedario della popolazione temporanea non è applicabile ai casi di trasferimento temporaneo della residenza presso un parente per motivi di assistenza quando si tratti di trasferimenti all’interno dello stesso comune.
Normativa di riferimento
- 24.12.1954, n. 1228;
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
D.P.R. 30.5.1989, n. 223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Direttiva Comunitaria n. 38/ 2004
Diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione e sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”.