La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.
I requisiti necessari per contrarre matrimonio
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.
- L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
- L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio.
- La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
- Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.
L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.
La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.
La richiesta di pubblicazioni deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:
- il nome e il cognome;
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- la residenza, la libertà di stato;
- se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
- se hanno già contratto matrimonio;
- se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
- se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Quindi l’ufficiale dello stato civile provvede d’ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l’inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l’appuntamento per eseguire la pubblicazione.
I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l’ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.
L’atto di pubblicazione viene quindi esposto all’Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l’atto di pubblicazione viene affisso anche nell’altro Comune su richiesta dell’Ufficiale di Stato Civile.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega.
Documenti da presentare
I documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.
Alcuni documenti non sono acquisibili dall’Ufficio di Stato civile e devono essere obbligatoriamente prodotti dagli interessati:
- Matrimonio religioso concordatario: richiesta di pubblicazione da parte del parroco
- Matrimonio con rito acattolico: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova)
- Nubendo minorenne: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Nubendi parenti o affini: dispensa dall’impedimento di cui all´art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Nubenda vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall’impedimento di cui all´art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall’impedimento di cui all´art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione: decreto di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Nubendi residenti all’estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) le pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all’indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è residente all’estero (iscritto all’AIRE) e l’altro è residente a Cesate, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. È comunque suggeritile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
- Nubendi cittadini stranieri: si veda il paragrafo sottostante.
Documenti da presentare per i cittadini stranieri
Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i seguenti documenti:
- Carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità
- Nullaosta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma dell’Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura
Con riferimento ai requisiti che la documentazione straniera deve possedere per avere validità in Italia (es. necessità di legalizzazione, traduzione, apposizione di Apostille, ecc.).
Il nullaosta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e stato civile del nubendo, nonché le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge)
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita del richiedente o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o nelle altre certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all’anagrafe del Comune di residenza.
Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare:
- certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma
- atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale e riguardante il rispetto delle condizioni che non possono essere provate con idonea certificazione
- documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico
- documento d’identità valido.
Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio.
In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini di alcuni Paesi stranieri presentano una normativa diversificata, per cui le disposizioni sul rilascio dei documenti necessari per poter celebrare un matrimonio in Italia sono differenti:
- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), serve il certificato di capacità matrimoniale, redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia
- per i cittadini svedesi residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale documento dovrà pervenire all’Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato
- per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe del Comune di residenza norvegese; tale documento dovrà pervenire all’Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato
- per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre
- per i cittadini australiani, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all’Ufficiale dello stato civile italiano, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre
- per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla-osta è il capo dell’Ufficio di Stato civile polacco, a meno che il cittadino polacco residente all’estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all’ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, casi in cui il documento viene rilasciato dall’Autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nulla-osta è esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità
Tempi di rilascio:
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.
Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito cattolico o acattolico, l’Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l’autorizzazione per il Ministro di Culto. In entrambi i casi, i nubendi interessati provvederanno a recapitare il documento al Parroco o Ministro di Culto
Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile in Cesate sarà necessario concordare la data con l’Ufficio di stato civile. Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, l’Ufficio di Stato civile, al termine della procedura, consegnerà ai nubendi la relativa richiesta per la celebrazione del matrimonio da recapitare al Sindaco del Comune prescelto.
Costi
Imposta di bollo da 16,00 € da apporre sull’atto di pubblicazione (due marche da bollo se residendi in Comuni diversi)