Richiesta di contributo per abbattimento barriere architettoniche

DESCRIZIONE

Il contributo regionale è stanziato al cittadino che intende effettuare opere che riguardano l’abbattimento di barriere architettoniche che ostacolano funzioni tra loro diverse (ad esempio, assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile, ecc.), in edifici di edilizia residenziale privata già esistenti alla data del 11 agosto 1989 (data di entrata in vigore della Legge 13/89). Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell’edificio sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento delle persone diversamente abili.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO:

  • le persone diversamente abili con limitazioni funzionali permanenti o menomazioni (ivi compresa la cecità, e quelle relative alla deambulazione e alla mobilità), che abbiano effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire;
  • coloro i quali abbiano a carico i soggetti di cui al precedente punto precedente;
  • il condominio ove risiedono categorie di beneficiari di cui ai punti precedenti;
  • centri o istituti residenziali pubblici o privati destinati all’assistenza di disabili.

CHI NON HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

I portatori di handicap che:

  • abitano in un alloggio o in un edificio costruito dopo l’11 agosto 1989;
  • presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee;
  • non hanno effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire, ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale o precaria;
  • dopo avere presentato la richiesta e, prima di avere effettuato i lavori, cambiano dimora;
  • hanno eseguito i lavori prima della presentazione della domanda;
  • gli Enti gestori di edilizia residenziale pubblica (Comuni e Aler) che devono eseguire a proprie spese gli interventi.

ENTITÀ’ DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo massimo erogabile per l’eliminazione delle barriere architettoniche situate sia nelle parti comuni dell’edificio sia all’interno dell’alloggio è pari ad € 7.101,28:

  • per costi sino ad € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
  • per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta;
  • per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5%. (Es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14 – pari ad € 2.582,28 – più il 5% di € 28.405,13 – pari a € 1.420,26 – per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa, ossia € 7.101,28.

L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate.

Qualora la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, non può aver luogo una erogazione superiore a quella assegnata; qualora, invece, la spesa effettiva risulti inferiore a quella preventivata, la parte eccedente viene restituita alla Regione Lombardia.

COME ACCEDERE

Di seguito è possibile scaricare i modelli predisposti per la richiesta di contributo. I modelli compilati e la documentazione in essi richiesta deve essere presentata in formato digitale tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it .

MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande vanno presentate al Comune entro il 1° marzo di ciascun anno. Nel termine dei 30 giorni successivi il Comune, determinato il fabbisogno globale sulla base delle domande ammesse, trasmette queste ultime alla Regione Lombardia per gli adempimenti di relativa competenza. Nel caso in cui la domanda venga presentata entro il 1° marzo, la stessa rientrerà nel fabbisogno dell’anno in corso; qualora venga invece presentata oltre tale termine, rientrerà nel fabbisogno dell’anno successivo e, pertanto, verrà trasmessa alla Regione entro il mese di marzo dell’anno dopo.

Se la spesa per l’esecuzione dell’intervento viene sostenuta da persona diversa dal diversamente abile (quale ad es. il tutore o i genitori), la domanda deve essere dalla medesima sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione ed è a quest’ultima che spetta il contributo.

Nel caso in cui le spese siano sostenute dal condominio, la domanda deve essere presentata dall’amministratore e controfirmata dalla persona disabile.

Se la persona diversamente abile è incapace di intendere e di volere o è minore, la domanda deve essere sottoscritta, rispettivamente, dal tutore e dal genitore esercente la potestà parentale e deve in ogni caso recare le generalità della persona disabile.

Nel caso di impedimento alla sottoscrizione per ragioni connesse allo stato di salute, la domanda va presentata dinanzi a un pubblico ufficiale che, previo accertamento dell’identità del dichiarante, attesta la causa dell’impedimento a sottoscrivere la stessa.

Se le opere riguardano l’abbattimento di barriere architettoniche che ostacolano funzioni tra loro diverse (ad esempio, assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il richiedente deve presentare due domande: una per l’accesso all’immobile e una per la fruibilità dell’alloggio. Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell’edificio sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento del portatore di handicap.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Alla domanda deve essere allegato quanto richiesto nel relativo modello.

Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico purché attesti l’handicap del richiedente, le patologie dalle quali lo stesso deriva e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendono.

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista in sede di assegnazione dei contributi, deve allegare anche la copia del verbale della Commissione Sanitaria dal quale risulti detta invalidità.

L’autocertificazione deve specificare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il disabile e su cui si vuole intervenire. Devono, inoltre, essere succintamente descritti gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere architettoniche e le opere necessarie al superamento delle stesse.

NORME E PROCEDURE EDILIZIE DA RISPETTARE

Se gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche comportano la realizzazione di rampe, di ascensori esterni o alterano la sagoma dell’edificio, occorre presentare una Denuncia di

Inizio Attività (D.I.A.) o una richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell’art.33 della L.R. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni.

Se l’immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l’interessato deve richiedere l’autorizzazione all’intervento alle autorità competenti.

  • Legge n. 13 del 11 agosto 1989;
  • Circolare n. 1669/U.L. del 22.06.1989;
  • DM n. 236/1989;
  • D.P.R. 380/01 e s.m.i.

TEMPI DI ATTESA

Le domande vanno presentate al Comune entro il 1° marzo di ciascun anno. Nel termine dei 30 giorni successivi il Comune, determinato il fabbisogno globale sulla base delle domande ammesse, trasmette queste ultime alla Regione Lombardia per gli adempimenti di relativa competenza.

NOTE ESPLICATIVE IN RELAZIONE A RESIDENZA

Nel caso in cui il soggetto avente diritto non avesse ancora la residenza presso l’immobile in cui dovranno essere eseguiti i lavori ma è in procinto di trasferimento, può presentare la domanda a condizione che alleghi copia della richiesta di residenza presso l’alloggio di cui trattasi e rediga una dichiarazione in cui, dato atto della mancanza del requisito della residenza, si impegni a richiedere la stessa non appena i lavori saranno stati eseguiti. L’erogazione del contributo è vincolata a questo impegno.

Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo.

Nel caso in cui non vi fossero i fondi per l’erogazione dei contributi il disabile non può rivendicare alcun diritto, anche se a fronte di richiesta approvata e di intervento eseguito.

Le domande non soddisfatte nell’anno di presentazione per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, senza necessità di ulteriore verifica di ammissibilità.

IVA APPLICABILE

Si ricorda che l’IVA per l’esecuzione degli interventi in argomento è pari al 4% (D.P.R. 663/72) e che possono essere rimborsate anche le spese per la progettazione, con IVA, invece, al 20%.

  • Documenti allegati
Nome File
Edilizia-Mod_-24-BARCH-post-1989.doc
Edilizia-Mod_-23-BARCH-ante-1989.doc