L’attestazione di iscrizione anagrafica

L’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell’Unione , comunemente denominata “attestazione di regolare soggiorno“, di norma viene rilasciata, a richiesta dell’interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, semprechè sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta.

Tale attestato non è un’autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l’interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Esso non può nemmeno avere il valore di un certificato anagrafico di residenza, che ha tutt’altro significato e valore.
Per quanto riguarda il valore dell’attestazione di iscrizione anagrafica, così come per l’attestazione permanente, l’art.25 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vi si afferma che il possesso di tali attestati “non può in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova“.
Tale disposizione limita l’importanza dgli attestati, soprattutto di quello relativo al possesso dei requisiti necessari ai fini del dirittto all’iscrizione anagrafica, poichè è ammessa la possibilità per il cittadino comunitario di dimostrare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, di essere beneficiario di diritti previsti dal nostro ordinamento per i cittadini comunitari in regola con le norme per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia e Liechtenstein, San Marino e Svizzera.
Per familiari si intendono:

  • CONIUGE
  • DISCENDENTI DIRETTI di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
  • ASCENDENTI DIRETTI a carico e quelli del coniuge
  • Ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.

Soggiorno fino a tre mesi (Art. 6 D.lgs. 30/07)
Il cittadino dell´Unione e i suoi famigliari ( di cittadinanza dell´Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d´identità valido per l´espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I famigliari con cittadinanza NON dell´Unione devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto d´ingresso se previsto).

Soggiorno per più di tre mesi (Art. 7 D.Lgs. 30/07)
Il cittadino dell’Unione e i suoi famigliari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi devono iscriversi all’anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo decreto legislativo. (Art. 9 D.lgs. 30/07)
I famigliari con cittadinanza NON dell’Unione devono chiedere alla Questura la carta di soggiorno per famigliari di cittadini dell’Unione (Art. 10 D.Lgs. 30/07)

  • Documenti allegati
Nome File
Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino EU.pdf