Riconoscimento del figlio

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio può essere effettuato in momenti diversi rispetto alla nascita.

Riconoscimento del figlio nascituro (non ancora nato)

Scopo di tale procedura è garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita.

Il riconoscimento del figlio nascituro si effettua mediante una dichiarazione da rendere davanti all’Ufficiale di Stato Civile, previo appuntamento, oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento, da chi abbia compiuto i sedici anni di età.

A chiusura del procedimento sarà rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare al momento della dichiarazione di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.

Può avvenire in presenza:

  • della sola madre
  • di entrambi i genitori (in tal caso la successiva dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori).

Riconoscimento al momento della nascita

Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.

Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita

Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all’Ufficiale di Stato Civile, su appuntamento, per testamento o per atto pubblico davanti ad un notaio:

  • figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, quale condizione di validità del riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente;
  • figli maggiori di 14 anni non ha validità senza il suo consenso.

Requisiti per il riconoscimento

  1. Il genitore che effettua il riconoscimento deve avere già compiuto a sua volta i 14 anni di età ed essere in possesso di un’autorizzazione del Tribunale
    – (L. 219/2012)
  2. assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento della figlia/figlio
    – (art. 251 del Codice Civile

Attribuzione del cognome

La figlia/figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.

Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, la figlia/figlio può:

  • assumere il cognome del padre anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre
    oppure
  • mantenere il solo cognome materno.

Per i minorenni decide il Tribunale ordinario (su istanza di parte), per i maggiorenni decide la filgia o il figlio riconosciuto.

L’attribuzione del cognome di cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.

Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi direttamente all’ufficio di stato civile.