Separazione e divorzio

Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione

In senso giuridico con il termine separazione si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.

La separazione può essere:

  • consensuale, se i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli);
  • giudiziale, se i coniugi non raggiungono un accordo e uno dei due intenta una procedura legale di separazione.

Divorzio

Con il termine divorzio si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale.

La sentenza di divorzio può essere di:

  • scioglimento di matrimonio civile;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
  • delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

Dal 26 maggio (Legge 6 maggio 2015 n. 55, art.1) è in vigore la legge sul “divorzio breve”, diminuiscono i tempi per arrivare al divorzio:

  • 12 mesi dalla separazione giudiziale;
  • 6 mesi dalla separazione consensuale, purché ci sia stata l’omologazione;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita)

La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale.

  • dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
  • dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale.

Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile

Con la legge 162/2014, entra in vigore dall´11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere alla separazione consensuale, allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio), alla modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile del Comune di:

  • residenza di entrambi i coniugi o almeno uno dei due;
  • celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo: tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992o economicamente non autosufficienti.

A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.

Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti, ecc.), ad ECCEZIONE dell’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico di denaro di una delle parti a favore dell’altra (assegno di mantenimento/divorzile), tenendo presente che l’Ufficiale dello Stato Civile non potrà entrare nel merito di tale somma, né valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti.

Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, ovvero

  • 12 mesidall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci sia stata l’omologazione;
  • 6 mesidalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita)

In questo caso la presenza di un avvocato è facoltativa.

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che deve rivolgersi ad un avvocato.

Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

Le fasi dell’accordo di separazione o divorzio

  1. Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
  2. il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;
  3. nello stesso giorno verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  4. l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo), al fine della conferma dell’accordo stipulato;
  5. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’ufficiale di stato civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto;
  6. la conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell’accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell’accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno. Inoltre l’avvocato non può sostituire le parti davanti all’ufficiale.

Costi

Diritto fisso pari a € 16,00

Separazione e divorzio: convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:

  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;

che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;
  • di figli maggiorenni incapaci;

che l’accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli). L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del P.M., al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il mancato inoltro dell’autorizzazione nei termini previsti, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Mirandola potrà essere inviato dall’avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:

  • via pec al seguente indirizzo: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it
  • via email al seguente indirizzo: demografici@comune.cesate.mi.it;

o inviando la documentazione in originale o copia autenticata:

  • via fax al n.0299069910
  • via posta ordinaria o raccomandata;
  • manualmente al protocollo del Comune.

L’accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente da entrambi gli avvocati, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi. Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell’altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell’accordo stesso.

La trasmissione dell’accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati. La trascrizione dell’accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta. Al momento dell’inoltro della documentazione per la trascrizione, potrà esserne richiesta la trascrizione per intero anche da una sola delle parti, ma a tal fine dovrà essere trasmesso all’Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell’accordo (formato word o simile).

Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all’Ufficio di Stato Civile del modello destinato all’Istat per la raccolta dei dati.

Gli avvocati con la medesima PEC di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all’Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall´ Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.

Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n.17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015).

I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.

Il Modello di raccolta dei dati è il Mod. SC6sd è pubblicato ai seguenti indirizzi

Normativa di riferimento:

  • L. 12 Settembre 2014, n. 132 – misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
  • Circolare n. 16/2014 del Ministero dell’interno dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale per i Servizi Demografici.
  • Circolare n. 19/2014 del Ministero dell’interno dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale per i Servizi Demografici.
  • Circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno
  • Legge n. 55 del 06 maggio 2015
  • Documenti allegati
Nome File
Istanza separazione e divorzio.doc
Istanza separazione e divorzio.pdf