L’unione civile
Introdotta nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.
I requisiti necessari
Per potere dichiarare la costituzione dell’unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni e dello stesso sesso;
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile;
- essere capaci di intendere e volere;
- non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile.
Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Procedura
COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE
Per costituire un’Unione civile ai sensi della citata legge le parti interessate si presentano congiuntamente all’ufficiale di stato civile del Comune prescelto per chiedere di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile; compilando e presentando l’apposito modulo, scaricabile a fondo pagina,
L’ufficiale di Stato civile successivamente comunicherà agli interessati la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell’Unione Civile.
VERBALE DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE (su appuntamento)
Le parti verranno convocati per formalizzare la richiesta e redigere il processo verbale sottoscritto da entrambe le parti.
L’Ufficiale di Stato civile redigerà apposito processo verbale di richiesta di costituzione
L’ufficiale di Stato Civile, nel termine di 30 giorni, procede all’acquisizione dei documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte
L’unione dovrà essere costituita entro 180 giorni dal termine degli accertamenti esperiti.
ATTO DI STATO CIVILE CON DICHIARAZIONE COSTITUTIVA DELL’UNIONE
Le parti, nel giorno e nell’ora fissata indicati nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’Ufficiale di Stato civile del Comune dove è stato redatto il processo verbale, la dichiarazione di voler costituire l’unione civile.
L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile e annotato negli atti di nascita.
Costituzione unione civile in Italia con cittadino straniero
Il cittadino straniero deve presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile.
Cognome
Al momento della costituzione dell’unione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione ai sensi dell’articolo 1 comma 10, della legge. La parte può dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.
Sul piano pratico, che a partire dall’11-2-2017 (data di entrata in vigore del D.lgs. n.5 del 19 gennaio 2017 che sostituisce le disposizioni transitorie contenute nel DPCM n.144/2016), la eventuale scelta del cognome comune da parte della coppia da farsi nell’atto costitutivo- scelta legittima e prevista dallo stesso art.70-octies, 3 comma, e 70-quaterdecies,
comma 2, del D.p.r. n. 396/2000, come integrato dal D.lgs. n.5 – non determinerà alcuna variazione anagrafica.
Regime patrimoniale
All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.
Casi particolari
Per le parti che non comprendono la lingua italiana o muti/sordomuti devono farsi assistere da un traduttore-interprete compilando apposito modulo di assunzione incarico
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti.
Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (articolo 3, comma 6, del DPCM).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco del Comune di residenza o di iscrizione/trascrizione dell’atto di Unione (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014); oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
Matrimonio o unione civile formati all’estero
Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l’apposito modulo “Richiesta di trascrizione dell’atto estero”.
Norme Le principali norme di riferimento sono:
Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 1 a 35;
- DPCM 23 luglio 2016, n. 144;
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016;
- D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5;
- Decreto Ministeriale 27 febbraio 2017.