TARI

Si pubblica la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17/07/2024.

La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l´Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell´imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell´utilizzatore dell´immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell´utilizzatore

la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha  abolito la IUC ad eccezione di quanto previsto per la TARI;

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è il possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’ adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

PERIODO D’IMPOSTA

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

OBBLIGO DICHIARATIVO

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine di 90  giorni dalla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa.

Inoltre occorre dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

  1. a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  2. b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  3. c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 17/07/2024, il Comune di Cesate ha determinato le tariffe della TARI, per l´anno 2024, distinguendo fra le utenze domestiche e non domestiche. La tariffa è composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell´immobile e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.

Le tariffe sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana per l´anno 2024, sulla scorta del Piano Economico Finanziario (PEF), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 17/07/2024.

SCADENZA PAGAMENTI

La documentazione, relativa alle modalità e scadenze di pagamento, sarà recapitata direttamente al domicilio del contribuente.

Con Deliberazione di  Consiglio Comunale n 57 del 14/12/2022, è stato approvato il Regolamento-Tari

RIDUZIONE TARI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO MEDIANTE COMPOSTIERA

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 5% (cinque per cento) della parte variabile della tariffa.

  1. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte degli interessati e ha effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della stessa, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, mediante apposita compostiera. A tal fine, alla stessa dovrà essere allegata regolare ricevuta/scontrino di acquisto.
  2. La predetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
  3. Con la presentazione della succitata istanza il soggetto passivo autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l’effettivo svolgimento della pratica di compostaggio.
  4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione; in quest’ultimo caso, l’Ente procederà al recupero del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.