L’AIRE è l’elenco di tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero. L’iscrizione in questo elenco permette di votare con regolarità e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di iscrizione.
Ai cittadini che trasferiscono la loro residenza all’estero.
L’iscrizione AIRE è prevista dalla legge istitutiva, nei seguenti casi:
— se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
— se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;
— se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero.
Come indicato anche dalla circolare MIACEL n. 12 del 26 giugno 1990, l’iscrizione in una AIRE può essere infatti effettuata per i seguenti motivi:
1) espatrio e/o residenza all’estero;
2) nascita (registrata o trascritta allo Stato Civile);
3) trasferimento da un’altra AIRE;
4) reiscrizione da irreperibilità;
5) acquisto della cittadinanza italiana.
L’iscrizione all’AIRE dei cittadini italiani nati all’estero o degli stranieri che hanno acquisito all’estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile, dell’atto
di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza.
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato e in tal caso la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE è quella della data dell’istanza presentata al Consolato.
Nel caso in cui il cittadino renda la dichiarazione di espatrio al Comune di residenza, il nominativo viene registrato in attesa che la pratica possa essere perfezionata con il ricevimento della comunicazione consolare (Cons01). (In questo caso la decorrenza dell’iscrizione è quella della dichiarazione al Comune).
Se il connazionale, pur essendosi presentato al Comune, non si reca successivamente presso l’Ufficio consolare, il provvedimento rimane sospeso per un anno. Decorso tale periodo il cittadino viene cancellato dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità. Si sottolinea pertanto l’importanza di presentarsi puntualmente presso gli Uffici consolari per l’iscrizione A.I.R.E.
Nel caso in cui il cittadino renda la dichiarazione di espatrio direttamente al Consolato italiano, l’iscrizione sarà definita nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte dell’Ufficio comunale, del modello consolare (Cons01); in questo caso la decorrenza giuridica sarà la data in cui l’Ufficiale d’anagrafe riceve il modello Cons01.
Le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. devono rivolgersi al Consolato italiano del luogo di residenza esibendo i seguenti documenti:
E’ comunque opportuno consultare il sito internet del Consolato/Ambasciata di riferimento tramite il sito del Ministeri degli Affari Esteri (www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze).
Iscrizione all' Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Entro 90 giorni dalla data dell’espatrio. E’, però, sempre possibile anche dopo i 90 giorni recarsi presso L’Ufficio consolare per richiedere l’iscrizione all’AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica.
L’iscrizione A.I.R.E. è gratuita.