L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di giudice popolare presso la Corte d’assise o la Corte di assise di appello: chi è iscritto in questo albo può essere chiamato, mediante sorteggio effettuato dal tribunale
Per iscriversi agli elenchi occorre:
L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di giudice popolare presso la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello: chi è iscritto in questo albo può essere chiamato, mediante sorteggio effettuato dal tribunale di Cesate o dalla Corte di appello di Milano, a far parte del collegio giudicante nei processi.
L’iscrizione all’ albo è condizione necessaria per essere nominati giudici popolari.
In ogni Comune una Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali, predispone due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d’assise di appello.
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
• i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
• gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall’ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
• i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
• i membri del Parlamento;
• i Commissari delle regioni;
• i componenti gli organi delle regioni preveduti dall’art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti
• preveduti dagli statuti regionali speciali;
• i prefetti delle province.
I cittadini, non ancora iscritti, che sono in possesso dei requisiti di legge, possono iscriversi presentando apposita domanda.
La domanda di richiesta di iscrizione all'albo debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla copia di un documento di identità valido - può essere:
Compilazione richiesta di iscrizione.
Requisiti di legge:
L'iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
La richiesta di iscrizione va presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.
L'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
Nessun costo.
I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).