E' rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
L’unione civile non deve essere confusa con la convivenza di fatto che si riferisce a persone maggiorenni conviventi, dello stesso o di diverso sesso, unite da un legame affettivo di coppia al fine di tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale e alcuni aspetti di carattere personale.
Legge 20/05/2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Richiesta di costituzione di unione civile
La richiesta di costituzione dell’unione civile avviene mediante una dichiarazione di fronte all’Ufficiale dello stato Civile di un Comune a scelta.
Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l’ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi.
La data per la costituzione dell’unione civile verrà concordata dopo la fine di detto procedimento.
Costituzione dell’Unione Civile
L’unione civile deve essere costituita entro i 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra, davanti l’Ufficiale dello Stato Civile all’interno della Sala Comunale, in una sala aperta al pubblico e alla presenza di due soli testimoni, anche parenti.
Non è possibile contrarre unione civile fuori dalla sede comunale se non in casi specifici indicati dalla legge ( impedimento grave a recarsi presso la Casa Comunale o cittadino che versa in imminente pericolo di vita)
L’unione civile è costituita dall’Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, dal Sindaco stesso, dal segretario comunale, dai presidenti o consiglieri di circoscrizione , dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali o da un privato cittadino in possesso dei requisiti di legge.
In questo ultimo caso, le parti possono richiedere che la propria unione civile venga celebrata da un privato cittadino, ma la delega è soggetta ad accettazione da parte del Sindaco.
I cittadini che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la costituzione, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.
Nulla osta cittadino straniero
Nel caso uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall’autorità consolare, dalla quale risulti che nulla osta all’unione civile secondo l’ordinamento giuridico del paese di appartenenza.
Il nulla osta consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia, e se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto.
Se il paese di appartenenza non rilascia il nulla osta perché non riconosce l’unione civile, questo è è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
Il documento deve contenere le generalità complete dell’interessato e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.
Per la celebrazione dell'unione civile è necessario che le parti abbiano redatto il processo verbale di richiesta e concordato con l'ufficio di stato civile la data di celebrazione.
Il giorno stabilito per la redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile è necessario presentare:
In tale sede viene concordata la data dell'unione civile.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Per la costituzione dell'unione civile, le parti devono presentarsi, il giorno stabilitoin accordo con l'ufficio di stato civile con due testimoni maggiorenni (anche parenti delle parti) e tutti muniti di valido documento di identità.
L’atto di unione civile viene redatto immediatamente con la celebrazione ed inserito nei registri dello stato civile.
L'unione civile può essere costituita non prima di 30 giorni dalla data della firma del verbale di richiesta di costituzione.
La celebrazione del matrimonio è gratutita per i residenti. E' prevista una tariffa per i non residenti.
Unione Civile in imminente pericolo di vita o in caso di impedimento/infermità
Se una delle due parti (o entrambe) non può recarsi presso il luogo di costituzione dell'unione civile, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario comunale si trasferiscono nel luogo in cui si trova la parte per costituire l’unione civile. In questo caso occorrono 2 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni.
Se una delle due parti (o entrambe) versa in imminente pericolo di vita e desidera costituire un’unione civile, deve essere consegnata all'ufficio matrimoni documentazione medica nella quale si attesti inequivocabilmente tale condizione. In questo caso l’ufficiale dello stato civile può ricevere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
È assolutamente necessario prendere contatto con l’ufficio matrimoni per definire le modalità con cui si potrà procedere alla costituzione dell'unione civile, che richiede:
L'ufficiale di stato civile si recherà con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte per costituire l'unione civile, alla presenza di 2 testimoni.
Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 22 del reg. UE 2016/1104. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.
La doNon si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco del Comune di residenza o di iscrizione/trascrizione dell’atto di Unione (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014); oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
Matrimonio o unione civile formati all’estero
Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l’apposito modulo “Richiesta di trascrizione dell’atto estero”.