I figli naturali possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento.
Il riconoscimento di maternità o paternità, fuori dal matrimonio, può essere effettuato:
Prima di poter effettuare la pratica di riconoscimento vero e proprio, occorre presentare il modulo di richiesta compilato e corredato della documentazione prevista.
L'Ufficiale di Stato Civile concorda telefonicamente l'appuntamento con gli interessati.
Per poter effettuare il riconoscimento, i dichiaranti devono aver compiuto i 16 anni di età.
Documenti richiesti
Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del figlio naturale con eventuale attestazione relativa all'assunzione del cognome del figlio a seguito di riconoscimento.
Si ottiene l’acquisizione dello status di genitore.
La pratica di riconoscimento si svolge su appuntamento, da concordare telefonicamente con il Responsabile del procedimento. In ogni caso, dal momento in cui viene presentata la documentazione completa, l’appuntamento viene dato entro 30 giorni.
Chi ha compiuto i 16 anni di età può effettuare il riconoscimento, mediante dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, oppure per atto pubblico ricevuto da un notaio, o per testamento.
La dichiarazione può essere effettuata:
Ormai da tempo sono state eliminate dall'ordinamento le distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali.
Il riconoscimento si effettua davanti all' Ufficiale di Stato Civile, per testamento o per atto pubblico davanti ad un notaio.
Per figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.
Per figli che abbiano compiuto i 14 anni, è necessario l'assenso del figlio, per rendere effettivo il riconoscimento.
Nessun costo.
Su appuntamento da concordare telefonicamente.
Cittadini italiani
Il figlio riconosciuto solo dalla madre acquisisce alla nascita il cognome della stessa.
Quando il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo (anteposto/posposto) o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.
Nel caso di figli minori, sull'attribuzione del cognome deciderà il Tribunale Ordinario previa presentazione di apposita istanza da parte dei genitori.
Per i maggiorenni deciderà il figlio riconosciuto.
Cittadini stranieri
Nel caso di cittadini stranieri prevale la legge del paese straniero, pertanto, l’attribuzione del cognome sarà attestato dall’Autorità straniera.