Adozione

L’adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio, il quale assume il cognome dell’adottante.

L’adozione di minorenni è lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine. Si distingue in:

  • adozione legittimante: fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore. Il minore diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio di genitori adottivi;
  • adozione particolare (non legittimante): è prevista solo in determinati casi indicati dalla legge, nei quali non si può ricorrere all’adozione legittimamente. Non viene meno il legame tra il minore e la famiglia di origine (vedi scheda sull’adozione in casi particolari). Il minore acquista la posizione di figlio adottivo dell’adottante;
  • adozione internazionale: è l’adozione legittimante di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di minore italiano da parte di italiani residenti all’estero.

PROCEDURE DI COMPETENZA DEL COMUNE

Adozione legittimante di minore italiano
• La condizione di adottabilità è definita dal Tribunale per i minorenni nel cui distretto risiede il minore
• Generalmente il bambino viene affidato alla famiglia di destinazione per 1 anno e in tale periodo i futuri genitori devono richiederne l’iscrizione anagrafica (fase di affido pre-adottivo)
• Dopo un anno circa (il tempo varia a seconda dei casi) il Tribunale emette sentenza di adozione e la invia all’Ufficiale di Stato Civile del comune dove è registrato l’atto di nascita del bambino per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull’atto stesso.
• L’Ufficiale di Stato Civile trasmette tutte le variazioni al comune di residenza del minore che provvederà alla modifica dei dati anagrafici del minore: il cognome del padre, indicazione maternità e paternità, eventuale nuovo nome deciso dal Tribunale.

Con l’adozione:

  • l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti;
  • assume e trasmette il cognome del padre adottivo;
  • assume il cognome della famiglia della madre adottiva se l’adozione viene disposta a favore della moglie separata;
  • cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali;
  • qualunque attestazione di stato civile (es. certificato di nascita, certificato di matrimonio) riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione a qualsiasi riferimento di paternità o maternità del minore;
  • l’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficiale, debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti e copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria;
  • le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici (coloro che hanno messo al mondo il figlio) possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistano gravi e comprovati motivi;
  • l’adottato può, raggiunta l’età di 25 anni, accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici;
  • l’adottato può, raggiunta la maggiore età, accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici, solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, previa istanza presentata al tribunale per i minorenni.

Adozione non legittimante di minore italiano (adozione casi particolari)

E’ l’adozione cui si ricorre in casi specifici, nei quali non sono presenti i presupposti per l’adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore), ossia l’adozione che recide definitivamente i legami dell’adottato con la famiglia di origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico.

Questo tipo di adozione, quindi, non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si fonda sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato.

E’ un istituto diverso anche dall’adozione delle persone maggiori di età disciplinato dal codice civile, in quanto comunque l’adozione particolare è volta a porre in essere quegli effetti giuridici a tutela del minore.

I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati:

  1. quando il minore sia orfano di padre e di madre possono essere adottati da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto   grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo;
  2. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. quando il minore sia portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori;
  4. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L’adozione è consentita anche a chi non sia coniugato e a chi abbia già figli legittimi. Se invece l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

Per maggiori informazioni www.ANFAA.it

Il tribunale invia la sentenza al comune di nascita del minore per la trascrizione, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla determinazione del cognome come segue:
– il figlio legittimo antepone al proprio, il cognome dell’adottante
– Il figlio non riconosciuto dai genitori assume il cognome dell’adottante
– nel caso di figlio riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, egli assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio
– se l’adozione è compiuta da donna coniugata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome di lei.
Se il Tribunale stabilisce diversamente, l’Ufficiale dello Stato Civile si attiene alla decisione.

Adozione di minore straniero (minore entrato in Italia senza provvedimento definitivo di adozione)
Con l’adozione il figlio adottivo acquista lo status di figlio legittimo; – il padre adottivo trasmette il proprio cognome all’adottato; – il figlio adottato diventa cittadino italiano.
Il Tribunale riconosce il provvedimento non definitivo come affidamento preadottivo.  Trascorso  un anno emetterà una sentenza definitiva che verrà trascritta dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il bambino ha stabilito la propria residenza. Sarà altresì trascritto  l’atto di nascita  con le annotazioni di competenza.
Gli effetti della filiazione derivanti dall’adozione e l’acquisto della cittadinanza decorrono dalla data della sentenza del tribunale italiano passata in giudicato.

Trascrizione sentenza del Tribunale per i minorenni che pronuncia l’adozione minore straniero (minore entrato in Italia da paese aderente convenzione Aja)
Con l’adozione il figlio adottivo acquista lo status di figlio legittimo; – Il padre adottivo trasmette il proprio cognome all’adottato; – Il figlio adottato diventa cittadino italiano; – Il tribunale, competente per residenza dei genitori adottivi, emette un decreto di conformità e ordina all’Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza dei genitori, di trascrivere il provvedimento straniero; – L’Ufficiale dello Stato Civile trascritto il provvedimento del caso, provvederà alla trascrizione dell’atto di nascita e all’annotazione di adozione.
Gli effetti della filiazione derivanti dall’adozione e l’acquisto della cittadinanza decorrono dalla data della sentenza straniera.

Trascrizione sentenza del Tribunale per i minorenni che pronuncia l’adozione minore straniero (minore entrato in Italia da paese non aderente convenzione Aja) 
Con l’adozione il figlio adottivo acquista lo status di figlio legittimo; – Il padre adottivo trasmette il proprio cognome all’adottato; – Il figlio adottato diventa cittadino italiano; – Il Tribunale dovrà effettuare un esame molto più approfondito e decide se considerare il provvedimento efficace o considerarlo come affidamento preadottivo; – Dopo tale esame verrà emesso un decreto che dichiari efficace il provvedimento straniero e ordina all’Ufficiale di Stato Civile di competenza per residenza dei genitori dell’adottato  di trascriverlo.

Adozione non legittimante di maggiorenne
Tale adozione non ha lo scopo di assicurare una famiglia all’adottando e non ha effetti legittimanti, permangono infatti i legami con la famiglia d’origine per cui conserva i diritti successori, nonché i diritti e gli obblighi alimentari.
L’adozione può essere pronunciata anche a favore di un’unica persona; – Il tribunale invia la sentenza passata in giudicato al comune di nascita del minore per la trascrizione e l’Ufficiale dello Stato civile provvederà alla determinazione del cognome:
. il figlio legittimo antepone al proprio il cognome dell’adottante;
. il figlio non riconosciuto dai genitori assume il cognome dell’adottante;
. nel caso di figlio riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, egli assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio.
Se il Tribunale stabilisce diversamente, l’Ufficiale dello Stato Civile si attiene alla decisione.

Maggiori informazioni sui seguenti casi CASI PARTICOLARI www.ANFAA.it
1.adozione a favore di parenti o terzi estranei
2.adozione da parte del coniuge del genitore
3.dozione di minore portatore di handicap
4.dozione per impossibilità di affidamento preadottivo