Per le richieste online sarà possibile ottenere i certificati per se e per i componenti della famiglia anagrafica.
Per le richieste allo sportello i certificati vengono rilasciati sia all’intestatario del certificato, sia ad altra persona, purché munita di carta d’identità valida e a conoscenza dei dati anagrafici dell'intestatario.
Il certificato è il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica con funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 lett. f) Dpr 445/2000).
La certificazione è dunque l’atto che consente ad una persona di dimostrare, di fronte a terzi, fatti, stati, situazioni contenuti nei pubblici registri.
Grazie all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), è possibile richiedere i certificati anagrafici anche presso un Comune diverso da quello di residenza.
Per i certificati relativi agli italiani iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero consultare la pagina “Certificati per cittadini italiani residenti all’estero”.
Regole sull’utilizzo
I certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (art. 40 Dpr 28.12.2000 n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183).
Nei rapporti con la Pubblica amministrazione la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Per ottenere un certificato è necessario alternativamente:
I certificati anagrafici possono essere richiesti da chiunque conosca:
Previo riconoscimento della /del richiedente attraverso documento d'identità.
I certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:
Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio su fatti riferiti alla stessa persona devono essere raggruppate in un unico documento (art. 40 Dpr 445/2000) e sono le certificazioni plurime o contestuali.
La validità dei certificati anagrafici è di 3 mesi dalla data di rilascio (art. 41 Dpr 445/2000).
I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16 euro, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato/a al momento della richiesta.
In caso di mancato o parziale assolvimento dell’imposta di bollo, chi rilascia il certificato, chi lo utilizza e chi lo riceve è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell'imposta evasa o della maggiore imposta dovuta, oltre al pagamento del tributo (art. 252 Dpr 26 ottobre 1972 n. 642).
Gli enti pubblici possono effettuare accertamenti d'ufficio e controlli su tali dichiarazioni, inviando, tramite mail, una richiesta a demografici@comune.cesate.mi.it
I certificati possono essere richiesti:
Regole per il rilascio dei certificati
I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (legge n.183 del 12 novembre 2011).
La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli mediante:
Non è più possibile, inoltre, produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 3 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO