La cittadinanza iure sanguinis

Servizio attivo

Consiste nel riconoscimento della cittadinanza a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) al verificarsi di determinate condizioni.


A chi è rivolto

Cittadini stranieri discendenti di italiano emigrato all'estero.

Con il d.L. n.36 del 28/03/2025, successivamente convertito in Legge con modifiche (n.74/2025 in data 24/05/2025), il Governo e il Parlamento italiano hanno recentemente introdotto una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, approvando un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.

Dal  24/05/2025  è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

c) il genitore (o nonno/a) che trasmette la cittadinanza al figlio (al/la nipote) è esclusivamente cittadino italiano
d) oppure se il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio

 

 

 

Descrizione

Le nuove norme prevedono principalmente un limite all’acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le persone nate all’estero che possiedono altra cittadinanza. In altre parole, anche se si ha un antenato italiano non si diventa più automaticamente cittadino italiano solo per tale motivo.

La limitazione vale anche per chi è nato prima dell’entrata in vigore della Legge.

La riforma prevede delle eccezioni che permettono a chi è nato all’estero di ottenere o mantenere la cittadinanza italiana, e tali eccezioni si applicano solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta:

  1. ascendente esclusivamente italiano: se uno dei genitori o dei nonni (ascendenti di primo e secondo grado) era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita del richiedente, o al momento della propria morte e se deceduto prima della nascita del richiedente, anche in questo caso la cittadinanza italiana può essere riconosciuta; per appurare il possesso della sola cittadinanza italiana dell’avo, è necessario che siano prodotti documenti che negano che l’interessato fosse in possesso di altra cittadinanza (attestazioni di non rinuncia della cittadinanza italiana, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali di altri Paesi, o documentazione analoga), ma non potranno essere ritenute sufficienti eventuali autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000);
  2. genitore residente in Italia per almeno due anni consecutivi: chi ha un genitore, o adottante, che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio, può accedere alla cittadinanza italiana; la residenza in Italia dovrà essere dimostrata tramite un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.

E’ inoltre stato previsto che gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita in linea retta fino ai nonni, potranno ottenere la cittadinanza italiana per residenza dopo due anni di residenza legale in Italia.

 

 

Come fare

Dove presentare la domanda

la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis"  va presentata:

  • se il richiedente è residente all'estero, all'autorità consolare italiana competente per territorio;
  • se il richiedente è residente in Italia, al Sindaco del Comune - Ufficio Stato Civile dove si è residenti (dove è stata stabilita la dimora abituale);

Richiesta della residenza per ottenimento cittadinanza

  • La domanda di residenza, per la richiesta della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis", va presentata personalmente presso l'ufficio Anagrafe (non è possibile inviarla per mail o tramite l'apposito portale web);
  • Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989
  • l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/195
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

Il giorno dell'appuntamento per la richiesta di residenza presentarsi personalmente con i seguenti documenti:

  • Modulo ministeriale di richiesta della residenza compilato;
  • Titolo di occupazione dell'immobile dove viene richiesta la residenza;
  • Dichiarazione sostitutiva compilata e accompagnata da tutta la documentazione  in originale indicata nella dichiarazione stessa;
  • Passaporto in corso di validità
  • documento che dimostri l’esenzione dalla necessità di titolo di soggiorno( vedi sotto)

I discendenti dei cittadini italiani saranno ritenuti regolari sul territorio:

  • se gli interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro d'ingresso apposto dall’autorità di frontiera italiana.
  • se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen  dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Se il termine di 90 giorni predetto decorre senza richiesta di iscrizione anagrafica, lo straniero non può più considerarsi legalmente soggiornante sul
territorio italiano. In ogni caso, scaduto il termine di 90 giorni, lo straniero dovrà munirsi di titolo di soggiorno.

Cosa serve

Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia):

  • atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
  • atto di matrimonio;
  • atto di morte
  • per chi proviene dall'Argentina:
    certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquisito la cittadinanza argentina.
    Il certificato dovrà essere munito di apostille.
    E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome ha subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).
    Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza".
    In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
    Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:
    - Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
    - Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
    - Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.
  • Per chi proviene dal Brasile: 
    Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia.

Documenti di ognuno dei discendenti in linea retta:

  • atto di nascita;
  • atto di matrimonio (nel caso in cui la persona si sia sposata).
    Gli atti formati in Brasile dovranno essere muniti di apostille

I documenti formati all’estero e da far valere nello Stato italiano devono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero (art. 33, comma 2 DPR 445/2000).

La legalizzazione consolare non è necessaria in due casi:
- quando è sostituita da equipollente forma di legalizzazione (Apostille);
- quando è prevista un’apposita esenzione ( Convenzioni internazionali stipulate
tra gli Stati  e/o la normativa comunitaria.

Gli atti di stato civile formati all'estero in lingua straniera devono essere tradotti in italiano (art. 22 DPR 396/2000).

 

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Tempi e scadenze

Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le interruzioni dovute all'acquisizione delle attestazioni consolari o di eventuali integrazioni richiesta all'istante.

Quanto costa

Marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla istanza.

 

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Documenti

Ulteriori informazioni

  • Gli atti di Stato Civile formati all'estero NON hanno scadenza;
  • Si invitano gli interessati a controllare i dati che appaiono sugli atti e nelle corrispondenti traduzioni e in caso di errori o divergenze è necessario farle rettificare dalle Autorità competenti; oltre agli atti di stato civile rettificati, dovranno essere presentati anche i provvedimenti stranieri in forza dei quali tali atti di stato civile sono stati rettificati, perché l'Ufficiale di Stato Civile possa procedere alla loro valutazione ex art. 64 e ss legge 218/1995;
  • NON sono accettate le DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI CONGRUE GENERALITA' (summaria informacion);
  • mancanza dell'atto di matrimonio:
    la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi.
    Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente :
    " La sottoscritta ……………..acconsente  all’essere stata nominata quale madre di …….. nella denuncia di nascita resa dal  signor……" 
    Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l’atto di nascita;
  • le traduzioni:
    Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere dichiarate conformi dal Consolato Italiano competente o in alternativa le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille (doppia apostille).
    In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale o innanzi all’ufficiale dello stato civile.
  • Gli atti in formato digitale saranno accettati se muniti di apostille e se riscontrabili negli appositi siti qualora provengano dall’Argentina (unico paese per il quale è stata emessa dal Ministero dell’Interno la circolare 77/2022 sulla “validità degli atti di stato civile in formato digitale”).
  • Per le istanze presentate contemporaneamente da  fratelli / cugini (discendenti dallo stesso avo italiano) sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale;
    nel caso in cui l'istanza del fratello o cugino (discendenti dallo stesso avo italiano) venga presentata successivamente sarà possibile utilizzare i documenti già precedentemente consegnati purchè la pratica precedente sia risalente a massimo cinque anni.

Non saranno rilasciate consulenze via mail sulla validità o la correttezza dei documenti presentati ai fini della pratica di cittadinanza iure sanguinis

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 21/07/2025, 15:34

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