Unione civile

Servizio attivo

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.


A chi è rivolto

A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile.

Chi può presentare

I diretti interessati o una persona opportunamente incaricata con una procura speciale

Descrizione

L’unione civile non deve essere confusa con la convivenza di fatto che si riferisce  a persone maggiorenni conviventi, dello stesso o di diverso sesso, unite da un legame affettivo di coppia al fine di tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale e alcuni aspetti di carattere personale.

Legge 20/05/2016, n. 76   Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Richiesta di costituzione di unione civile

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui  in seguito ad una rettificazione di sesso,  i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni  e saranno a loro applicate  le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Il cognome

Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l’intera durata dell’unione. Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l’uno o l’altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI.

La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniiti civilmente debbano cambiare il propiro cognome.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano  le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori

Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

In caso di decesso

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Come fare

E' necessario rivolgersi ad un'ufficio di stato civile di un Comune italiano

Cosa serve

La comunicazione e il processo verbale

Chi intende costituire un'Unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a loro scelta, tramite consenga a mano all'Ufficio protocollo del Comune, servizio postale, fax, posta elettronica/PEC. L'Ufficiale dello Stato civile comunicherà immediatamente la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere  sottoscrittao contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti, all’Ufficiale dello Stato civile in un Comune di loro scelta.

La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.

Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, L'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'ufficiale dello stato civile.

I controlli

L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’ufficiale dello Stato civile deve dare formale comunicazione agli interessati.

Il nulla osta per i cittadini stranieri

Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.

Costituzione dell'unione civile

L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.

L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato), che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.

La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato civile).

Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.

Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelto.

Cosa si ottiene

La celebrazione di un'unione civile.

Tempi e scadenze

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio.

L'unione civile può essere costituita non prima di 30 giorni dalla data della firma del verbale di richiesta di costituzione.

Quanto costa

Imposta di bollo da Euro 16,00 per il verbale di richiesta di costituzione di Unione civile (Interpello Agenzia delle entrate Umbira n.912-20/2017).

La richiesta di celebrazione dell'Unione civile in un Comune diverso da quello che ha ricevuto la richiesta di sua costituzione, è soggetta al pagamento dell'impost di bollo di Euro 16,00.

In caso di scioglimento dell'Unione civile, dovrà essere corrisposto un diritto fisso di Euro 16,00.

Vincoli

Cause impeditive (commi 4 e 5 della L. n.76/2016)

Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Casi particolari

Unione Civile in imminente pericolo di vita o in caso di impedimento/infermità.Se una delle due parti (o entrambe) non può recarsi presso il luogo di costituzione dell'unione civile, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario comunale si trasferiscono nel luogo in cui si trova la parte per costituire l’unione civile. In questo caso occorrono 2 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni.

Se una delle due parti (o entrambe) versa in imminente pericolo di vita e desidera costituire un’unione civile, deve essere consegnata all'ufficio matrimoni documentazione medica nella quale si attesti inequivocabilmente tale condizione. In questo caso l’ufficiale dello stato civile può ricevere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
È assolutamente necessario prendere contatto con l’ufficio matrimoni per definire le modalità con cui si potrà procedere alla costituzione dell'unione civile, che richiede:

  • la redazione dell’atto di stato civile prima dell'accesso, possibile solo se interviene la consegna della certificazione medica;
  • la comunicazione dei dati delle parti e dei 2 testimoni che dovranno presenziare;
  • l’eventuale indicazione della scelta patrimoniale.

L'ufficiale di stato civile si recherà con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte per costituire l'unione civile, alla presenza di 2 testimoni.

Matrimonio o unione civile formati all’estero

Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l’apposito modulo “Richiesta di trascrizione dell’atto estero”.

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco del Comune di residenza o di iscrizione/trascrizione dell'atto di Unione (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014); oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.

La riconciliazione degli uniti civilmente. Impossibilità

Per le coppie dello stesso sesso che sono unite civilmente non è previsto, in caso di cessazione del vincolo, un periodo intermedio di separazione, ma ha previsto direttamente lo scioglimento dell'unione.
La separazione è stata sostituita, come abbiamo visto, da una dichiarazione che le parti, congiuntamente o singolarmente, devono rendere con la forma di atto di stato civile per dare avvio al procedimento di scioglimento, che potà iniziare solo decorso il termine di tre mesi.
Nessuna disposizione prevede una dichiarazione di riconciliazione che annulli gli effetti della dichiarazione dell'intenzione di sciogliere l'unione civile, che neppure perde efficacia allo scadere di un termine prefissato, e non può essere fatta valere in via analogica una riconciliazione in presenza di un comportamento non equivoco, come indicato dall'art.157 del codice civile, in quanto tale strada è preclusa dall'art.1, c.20, della L. n.76/20156, che prevede la non applicabilità delle norme del codice civile se non sono richiamate espressamente dalla stessa L. n.76/2016, cos che non avviene per l'art.157.

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

 

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 09/08/2025, 18:05

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona