Elettorale
UFFICIO
Ai delegati di lista che partecipano alle consultazioni elettorali.
I delegati di lista (indicati nella dichiarazione di presentazione) sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’ufficio elettorale di ciascuna sezione del Comune.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria.
Gli atti di designazione devono essere presentati entro il venerdì che precede l’elezione alla segreteria del comune che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio.
I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse.
La designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali: i notai stessi; i giudici di pace; i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle provincie, i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.
La designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista e dei candidati, oppure da una delle persone (c.d. sub-delegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica.
In caso di elezioni COMUNALI: la designazione deve essere effettuata esclusivamente dai delegati di lista (no subdelega).
Requisiti per essere designati rappresentante di lista nel Comune di Santarcangelo:
EUROPEE: il rappresentante designato deve essere elettore della Circoscrizione elettorale I - Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle D'Aosta- Lombardia - Liguria). Tale requisito potrà essere accertato dall'esibizione della tessera elettorale in possesso del designato.
REGIONALI: il rappresentante designato deve essere elettore della Regione Lombardia. Tale requisito potrà essere accertato dall'esibizione della tessera elettorale in possesso del designato.
COMUNALI: il rappresentante designato deve essere elettore del Comune di Cesate.
REFERENDUM: Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o da ciascun gruppo di promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare.
Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente. Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 (i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, nonché gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine).
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede la consultazione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio. Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
Si ritiene che se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto di delega al delegato a designare possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale il delegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti presso il seggio.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede le elezioni all'ufficio Elettorale del Comune, oppure anche direttamente ai singoli presidenti di seggio, nel giorno antecedente le consultazioni, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il primo giorno delle elezioni, prima che abbiano inizio le operazioni di voto (entro le ore 7).
Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione
I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale. Hanno le seguenti facoltà:
I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato (cfr. garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014”).
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante (cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, d. l. n. 161/1976; art. 44, secondo comma, t. u. n. 570/1960; art. 1 d. l. n. 1/2006).
I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, t. u. n. 570/1960).
Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione
I rappresentanti delle liste dei candidati, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361). Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).
Sanzioni previste per i rappresentanti di lista presso la sezione
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti delle liste dei candidati che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni. I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a 2.065 euro (art. 96, ultimo comma, del Testo Unico n. 570/1960).
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