Individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo
L’articolo 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. stabilisce che “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria“.
Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
Modalità d’intervento del soggetto titolare del potere sostitutivo
In caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato interessato può attivare il potere sostitutivo rispetto al Dirigente ovvero all’Incaricato di Posizione Organizzativa che non abbia adempiuto nei tempi prescritti, richiedendo l’intervento del soggetto a cui è stato attribuito, mediante richiesta scritta indirizzata al titolare del medesimo potere.
modalità:
la richiesta d’intervento sostitutivo deve essere indirizzata al Segretario Generale mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it e firmata digitalmente, oppure se scansita con allegata copia del documento di identità, in questo caso l’invio ha lo stesso valore di una raccomandata A.R.;
a mezzo raccomandata A.R.: COMUNE DI CESATE, Via Don Oreste Moretti 10,20031 CESATE
direttamente, consegnandola all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesate, durante gli orari di apertura al pubblico.
oppure mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo segretario@comune.cesate.mi.it con allegata copia del documento di identità
E’ possibile utilizzare l’apposita modulistica scaricabile dalla presente pagina web;
Istruttoria e conclusione
Il Segretario Generale accertata la effettiva violazione della norma e la mancata o ritardata conclusione del procedimento amministrativo, il Segretario Generale, nel prendere atto della richiesta, assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento, con facoltà di avvalersi degli Uffici Amministrativi e di acquisire dati, notizie ovvero richiedere pareri e valutazioni tecniche. Nel caso il procedimento richieda competenze e conoscenze specialistiche, il Segretario Generale, in veste di funzionario sostitutivo, può nominare un commissario ad acta per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento senza maggiori oneri per il Comune.
La conclusione del procedimento viene comunicata dal Segretario Generale all’interessato e, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed agli organi ed agli uffici competenti.