Cittadinanza

La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

Le attuali norme che disciplinano le vicende della cittadinanza sono contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, pubblicata nella gazzetta ufficiale N. 38 del 15.02.1992 ed entrata in vigore il 16.08.1992. Questa legge è coadiuvata dal D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (regolamento di attuazione) e dal D.P.R. 18.04.1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana).

A tutt’oggi in Italia vige il principio dello Jus sanguinis secondo il quale è cittadino il figlio di madre o padre cittadini, ancorché nato in uno Stato diverso dall’Italia.

L’acquisto della cittadinanza italiana per nascita nel territorio della Repubblica a prescindere dalla cittadinanza posseduta dai genitori (Jus soli), è un criterio di attribuzione residuale che si applica solo a determinati avvenimenti (di seguito citati).

Le norme contenute nella legge regolano:

  • L’attribuzione della cittadinanza;
  • L’acquisto della cittadinanza;
  • La perdita della cittadinanza;
  • La rinuncia della cittadinanza
  • Il riacquisto della cittadinanza;

 L’attribuzione della cittadinanza per nascita.

Art. 1 – Il caso si presenta ogni qualvolta viene denunciata la nascita di un figlio nato da almeno un genitore cittadino italiano (è ininfluente che il genitore abbia anche altre cittadinanze).

Art. 2 – Il figlio minorenne riconosciuto da cittadino italiano acquista il nostro status civitatis, anche se il riconoscimento è stato dichiarato giudizialmente.

Se il riconoscimento avviene nella maggiore età, il soggetto riconosciuto ha 1 anno di tempo per dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana.

È cittadino chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori apolidi o ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo le legge dello stato al quale questi appartengono (Jus soli).

È cittadino il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica se non venga provato il possesso di altra cittadinanza (Jus soli).

Art. 3 – Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.

L’acquisto della cittadinanza italiana (Ufficio Stato Civile del Comune di residenza)

Art. 4 n. 2 – acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero che essendo nato in Italia mantiene la regolare residenza fino al raggiungimento della maggiore età.

La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da  genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.

E’ possibile rendere la “dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana” se si possiedono i seguenti requisiti:

  • nascita in Italia da genitori stranieri;
  • residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni;
  • possesso di un titolo di soggiorno;
  • iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza.

E’ importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all’art.33 della Legg 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Inoltre sempre in base all’art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es.certificati medici, scolastici..).

La presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di 250,00 euro.
Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai  diritti civili e politici in condizioni di parità con i  coetanei italiani, ad esempio:

  • essere iscritti alle liste elettorali e votare;
  • muoversi liberamente all’interno dei paesi dell’Unione Europea;
  • accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.

Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un’altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.

La dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana viene fatta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

L’Ufficiale dello stato civile deve controllare che quanto dichiarato sia riscontrabile esaminando la documentazione acquisita ai fini dell’acquisto della cittadinanza: atto di nascita, certificato/i di residenza, permesso di soggiorno, versamento di euro 250,00.

Acquisto della cittadinanza per matrimonio (Link Prefettura: http://www.prefettura.it/milano/contenuti/10857.htm)

Art. 5 – L’acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene su istanza presentata alla Prefettura (o al Consolato d’Italia se all’estero) dal coniuge interessato all’acquisto del nostro status civitatis.

Può inoltrare istanza lo sposo che, dopo il matrimonio, è residente in Italia da almeno 2 anni ovvero dopo 3 anni dal matrimonio se residente all’estero.

I tempi di residenza vanno dimezzati in presenza di figli degli sposi.

Necessitano anche in questo caso:

  • l’atto di nascita
  • il certificato penale del coniuge richiedente.

Al momento dell’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale tra i coniugi.

Il cittadino straniero che deve prestare giuramento per la cittadinanza italiana entro 6 mesi dalla notifica del decreto.

Acquisto della Cittadinanza per Decreto del Presidente della Repubblica (Link Prefettura: http://www.prefettura.it/milano/contenuti/10857.htm)

Art. 9 – acquisto della cittadinanza per residenza sul territorio della Repubblica.

I casi più frequenti di acquisto per concessione della cittadinanza italiana a seguito di regolare residenza in Italia, si hanno nelle ipotesi di cittadini extra comunitari residenti nel territorio della Repubblica da almeno 10 anni o di cittadini comunitari residenti regolarmente da almeno 4 anni.

L’Istanza va presentata alla Prefettura competente per territorio, corredata dal proprio atto di nascita, certificato penale, documentazione che comprovi la residenza continuativa nel territorio della Repubblica, situazione reddituale, composizione del nucleo famigliare.

Tutti gli atti formati all’estero devono essere legalizzati presso un Consolato o Ambasciata d’Italia nel paese d’origine o apostillati in quei paesi che aderiscono alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1963.

L’acquisto della Cittadinanza Italiana avviene tramite l’emissione di un Decreto del Presidente della Repubblica.

Diversi periodi di residenza in Italia sono richiesti per altre fattispecie di concessione della cittadinanza italiana.

Il cittadino straniero che deve prestare giuramento per la cittadinanza italiana entro 6 mesi dalla notifica del decreto.

La perdita della cittadinanza

Nonostante la legge 5 febbraio 1992, n. 91 preveda la possibilità di possedere più cittadinanze ci sono dei casi in cui il cittadino può perdere la cittadinanza italiana.

Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 91/92 e dall’art. 3 n. 3 della medesima legge, il cittadino italiano può incorrere nella perdita della cittadinanza italiana nei casi in cui acquisti la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963.

Già alcuni Stati stanno denunciando detta convenzione in quanto ormai anacronistica considerato che le normative degli stati europei ammettono il possesso di più cittadinanze.

La convenzione trova applicazione tra i seguenti stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Irlanda.

La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con Legge 4 ottobre 1965, n. 876.

 La rinuncia alla cittadinanza italiana

Art.11 – Il cittadino italiano che intende rinunciare alla cittadinanza può farlo a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza (da dimostrare con adeguata documentazione) e risieda o stabilisca la sua residenza all’estero.

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza verrà fatta in questo ultimo caso davanti al Console competente.

Può, una volta raggiunta la maggiore età, rinunciare alla cittadinanza il figlio minore di chi acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana.

Non ci sono limiti temporali per la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di chi l’ha acquistata durante la minore età a seguito di acquisto o riacquisto del o dei genitori.

Il riacquisto della cittadinanza italiana.

Art. 13 – Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

  • se presta servizio militare dichiarando preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza italiana;
  • se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero e dichiara di volerla riacquistare;
  • se dichiara di volerla riacquistare (anche all’estero) ed ha stabilito o stabilisca entro un anno la residenza nella Repubblica;
  • dopo un anno di residenza nella Repubblica salvo espressa volontà contraria al riacquisto;