La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto (il cd. corpo elettorale) è minuziosamente e rigidamente disciplinata dalla legge.
Le liste elettorali
L’iscrizione nelle liste elettorali, pur costituendo un titolo legale, non ha alcuna efficacia costitutiva per l’esercizio del diritto di voto, ma semplicemente un’efficacia dichiarativa. Infatti, l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito non può essere condizionato o subordinato ad alcuna formalità amministrativa.
le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).
L’iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d’ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
- compimento del 18mo anno di età;
- emigrazione o immigrazione da altro Comune;
- perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.;
Liste elettorali generali
Come disposto dall’art. 5 del T.U. n. 223/1967, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali.
La lista elettorale generale è l’elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell’anagrafe della popolazione o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.
Le liste devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla Commissione Elettorale Circondariale.
Liste elettorali sezionali
La lista sezionale è l’elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune.
Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l’iscrizione in sede di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste.
Le liste elettorali aggiunte
La lista aggiunta della provincia di Trento
Ai sensi del d.P.R n. 50/1973, come modificato dal d.Lgs. n. 309/2002 , nei comuni e’ istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento (infatti sono elettori del consiglio regionale di Trento solo quei cittadini che risiedono nella provincia ininterrottamente da almeno un anno).
I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Trento, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (1 anno).
Gli elettori iscritti nella lista aggiunta hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale che si dovessero svolgere nel comune di precedenza residenza o meglio nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta.
I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della provincia di Trento il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica
La lista aggiunta della provincia di Bolzano
Ai sensi del d.P.R n. 50/1973, come modificato dal decreto legislativo n. 309/2002 , nei comuni e’ istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Bolzano (infatti sono elettori del consiglio provinciale regionale e comunale di Bolzano solo quei cittadini che risiedono nella provincia ininterrottamente da almeno quattro anni).
I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Bolzano , cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (4 anni).
Gli elettori iscritti nella lista aggiunta hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o comunale che si dovessero svolgere nel comune di precedenza residenza o meglio nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta.
I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della provincia di Bolzano il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica
La lista aggiunta della Regione Valle d’Aosta
Ai sensi del d.Lgs. n. 320/1994 come modificato dal d.Lgs. n. 141/2007 nei comuni e’ istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d’Aosta (infatti sono elettori del Consiglio regionale della Valle d’Aosta i cittadini che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d’Aosta ininterrottamente da 1 anno).
I cittadini che trasferiscono la residenza nella regione Valle d’Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (1 anno).
Gli elettori iscritti nella lista aggiunta hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale che si dovessero svolgere nel comune di precedenza residenza o meglio nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta.
I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della regione Val d’Aosta il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.
Copia, consultazione e visione delle liste elettorali
Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
L’accesso alla visione degli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali è consentito presentando un’apposita domanda utilizzando il modello predisposto dal Comune di Cesate. L’accesso sarà consentito in accordo con gli specifici carichi di lavoro dell’Ufficio Elettorale non appena apposto il visto dal responsabile.
È possibile consultare e richiedere le liste elettorali utilizzando l’apposito modulo. La domanda va presentata completa delle generalità del richiedente.
Le liste elettorali possono essere richieste SOLO per scopi collegati alla materia elettorale e/o per finalità di studio, ricerche statistiche, storiche, scientifiche o socio-assistenziali, come stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 presentando l’apposita domanda utilizzando il corrispondente modello predisposto dal Comune di Cesate. La finalità deve essere opportunamente documentata al fine dell’accettazione dell’istanza. L’accesso alla consultazione sarà consentito in accordo con gli specifici carichi di lavoro dell’Ufficio Elettorale non appena apposto il visto dal responsabile.
La domanda può essere presentata personalmente allo sportello (protocollo) oppure inviata via fax o e mail allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.
E mail: elettorale @comune.cesate.mi.it
PEC:protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it
Fax: 02/99069910
Costi
Il rilascio in copia delle liste elettorali su supporto informatico avverrà a seguito dell’avvenuto versamento della tariffa di 50,00 euro oltre € 5,00 per supporto informatico determinata con Delibera di Giunta n. 40 del 24/03/2016.
Il pagamento delle somme relative al rimborso delle copie delle liste elettorali può essere effettuato nel modo seguente:
- direttamente presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Milano senza ulteriore aggravio di spese in quanto Tesoreria del Comune di Cesate
- con bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT76 G 055843292 0000000022905
Normativa
Dlgs n.196/03 ART.177 comma 5
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223