La dichiarazione di cambio di residenza può essere presentata dalle cittadine e dai cittadini:
ATTENZIONE:
Per i cittadini e le cittadine dell'Unione europea che devono stabilire per la prima volta la loro residenza in Italia o che sono stati cancellati per irreperibilità o per l’estero, consultare la pagina: Cittadine e Cittadini dell'Unione europea in Italia: soggiorno e iscrizione anagrafica.
Per i cittadini e le cittadine di Stati terzi (non appartenenti all'Unione europea) che devono stabilire per la prima volta la loro residenza in Italia, consultare le pagina: Cittadine e cittadini di Stato terzo (non appartenenti all'Unione europea) in Italia: ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica
La residenza è definita come il luogo in cui una persona ha dimora abituale, cioè vive in modo stabile e duraturo. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce i suoi affari e interessi e non ha nessuna rilevanza per l’anagrafe.
La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.
L’inadempimento degli obblighi anagrafici prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica):“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro”.
La dichiarazione di residenza deve essere presentata secondo una delle modalità sotto indicate.
La dichiarazione di residenza può essere trasmessa, alternativamente, attraverso una sola delle seguenti modalità:
TRASMISSIONE ONLINE
La trasmissione online avviene tramite il portale del Ministero dell'Interno, Anpr - Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Il portale Anpr non gestisce le richieste di iscrizione in convivenza anagrafica come ad esempio le iscrizioni in casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali (in questo caso è indispensabile presentare la documentazione tramite una delle altre modalità descritte).
Si accede al servizio dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, autenticandosi con una delle seguenti identità digitali:
Dall'area riservata è possibile, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio:
ATTENZIONE si chiede di allegare all'istanza:
La trasmissione cartacea dell'istanza presso l'ufficio Anagrafe può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
La richiesta può essere presentata da:
La mancanza anche di un solo degli elementi sottoelencati rende la dichiarazione irricevibile.
La documentazione da presentare è composta da:
Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare:
ATTENZIONE: se i familiari provengono da diversi comuni di residenza, sarà necessario presentare dichiarazioni di residenza distinte.
La modulistica può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo e dei documenti sopraindicati) scegliendo una sola delle modalità indicate. L'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.
La residenza nel Comune di Cesate
La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali che l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento anagrafico viene effettuato con le seguenti modalità:
passaggio di un incaricato della Polizia Municipale/messo comunale che verificherà la sussistenza dei seguenti elementi:
La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: