Anagrafe
UFFICIO
La dichiarazione di cambio di residenza può essere presentata dalle cittadine e dai cittadini:
ATTENZIONE:
Per i cittadini e le cittadine dell'Unione europea che devono stabilire per la prima volta la loro residenza in Italia o che sono stati cancellati per irreperibilità o per l’estero, consultare la pagina: Cittadine e Cittadini dell'Unione europea in Italia: soggiorno e iscrizione anagrafica.
Per i cittadini e le cittadine di Stati terzi (non appartenenti all'Unione europea) che devono stabilire per la prima volta la loro residenza in Italia, consultare le pagina: Cittadine e cittadini di Stato terzo (non appartenenti all'Unione europea) in Italia: ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica
La residenza è definita come il luogo in cui una persona ha dimora abituale, cioè vive in modo stabile e duraturo. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce i suoi affari e interessi e non ha nessuna rilevanza per l’anagrafe.
La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.
L’inadempimento degli obblighi anagrafici prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica):“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
La dichiarazione di residenza deve essere presentata secondo una delle modalità sotto indicate.
La dichiarazione di residenza può essere trasmessa, alternativamente, attraverso una sola delle seguenti modalità:
TRASMISSIONE ONLINE
La trasmissione online avviene tramite il portale del Ministero dell'Interno, Anpr - Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Il portale Anpr non gestisce le richieste di iscrizione in convivenza anagrafica come ad esempio le iscrizioni in casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali (in questo caso è indispensabile presentare la documentazione tramite una delle altre modalità descritte).
Si accede al servizio dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, autenticandosi con una delle seguenti identità digitali:
Dall'area riservata è possibile, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio:
ATTENZIONE si chiede di allegare all'istanza:
La trasmissione cartacea dell'istanza presso l'ufficio Anagrafe può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
La richiesta può essere presentata da:
La mancanza anche di un solo degli elementi sottoelencati rende la dichiarazione irricevibile.
La documentazione da presentare è composta da:
Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare:
ATTENZIONE: se i familiari provengono da diversi comuni di residenza, sarà necessario presentare dichiarazioni di residenza distinte.
La modulistica può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo e dei documenti sopraindicati) scegliendo una sola delle modalità indicate. L'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.
L'iscrizione nell'Anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali che l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento anagrafico viene effettuato con le seguenti modalità:
passaggio di un incaricato della Polizia Municipale/messo comunale che verificherà la sussistenza dei seguenti elementi:
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo.
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.
Stati di famiglia separati
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Non sono previsti costi.
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Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.
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