Cambio di residenza e rimpatrio nel Comune di Cesate di persone italiane iscritte all'Aire

Servizio attivo

L'iscrizione anagrafica e la domanda di cambio di residenza riguarda tutti i cittadini che si trasferiscono in un comune.


A chi è rivolto

La dichiarazione di cambio di residenza può essere presentata dalle cittadine e dai cittadini:

  • italiani iscritti nell’anagrafe di un altro Comune italiano, all'Aire - Anagrafe degli italiani residenti all’estero (di Cesate o di altro Comune) o cancellati per irreperibilità;
  • appartenenti all'Unione europea, attualmente residenti in altro Comune italiano;
  • appartenenti a Stato terzo (extra Unione europea) residenti in altro Comune italiano o cancellati per irreperibilità.

ATTENZIONE:
Per i cittadini e le cittadine dell'Unione europea che devono stabilire per la prima volta la loro residenza in Italia o che sono stati cancellati per irreperibilità o per l’estero, consultare la pagina: Cittadine e Cittadini dell'Unione europea in Italia: soggiorno e iscrizione anagrafica.

Per i cittadini e le cittadine di Stati terzi (non appartenenti all'Unione europea) che devono stabilire per la prima volta la loro residenza in Italia, consultare le pagina: Cittadine e cittadini di Stato terzo (non appartenenti all'Unione europea) in Italia: ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica

Descrizione

La residenza è definita come il luogo in cui una persona ha dimora abituale, cioè vive in modo stabile e duraturo. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce i suoi affari e interessi e non ha nessuna rilevanza per l’anagrafe.

La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.
L’inadempimento degli obblighi anagrafici prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica):“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

  • D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”
  • D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”
  • D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
  • D.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

Come fare

La dichiarazione di residenza deve essere presentata secondo una delle modalità sotto indicate.

Cosa serve

La dichiarazione di residenza può essere trasmessa, alternativamente, attraverso una sola delle seguenti modalità:

  • online tramite il portale Anpr (scelta consigliata)
  • La procedura guiderà all'inserimento di tutti i dati necessari alla comunicazione.
  • di persona presso l’Ufficio Anagrafe Via don Oreste Moretti 10 – 20031 Cesate;
  • pec all' indirizzo: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it (completa della documentazione necessaria)

TRASMISSIONE ONLINE 
La trasmissione online avviene tramite il portale del Ministero dell'Interno, Anpr - Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Il portale Anpr non gestisce le richieste di iscrizione in convivenza anagrafica come ad esempio le iscrizioni in casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali (in questo caso è indispensabile presentare la documentazione tramite una delle altre modalità descritte).
Si accede al servizio dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, autenticandosi con una delle seguenti identità digitali:

Dall'area riservata è possibile, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio:

  • compilare online la richiesta anagrafica di cambio di residenza, per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica
  • inviare la dichiarazione al Comune competente
  • seguire successivamente lo stato della pratica

ATTENZIONE si chiede di allegare all'istanza:

  • per agevolare l'attività istruttoria, copia del titolo che consente di disporre dell’alloggio ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati ed, in caso di alloggio Erp, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea. In mancanza di contratto formale, si invita comunque a produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo.
  • per i cittadini di Stati terzi non appartenenti all’Unione europea, è inoltre necessaria copia leggibile, fronte retro, del permesso di soggiorno in corso di validità o del permesso di soggiorno scaduto o rilasciato da più di 10 anni, accompagnato dalle ricevute di richiesta del rinnovo (bollettino di pagamento, assicurata e convocazione in Questura).

La trasmissione cartacea dell'istanza presso l'ufficio Anagrafe  può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

  • personalmente presso l'Ufficio Anagrafe Via don Oreste Moretti 10 – 20031 Cesate
    È consentito l'accesso ad una sola persona per nucleo familiare, che dovrà presentare il modulo di dichiarazione di residenza già compilato e sottoscritto ed esibire tutta la documentazione necessaria, in originale ed in fotocopia. Le copie saranno trattenute dall'ufficio.
  • a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it
  • a mezzo Email all'indirizzo: demografici@comune.cesate.mi.it

La richiesta può essere presentata da:

  • dall'interessato/a o da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare
  • dal capo-convivenza (nel caso di iscrizioni in casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali)
  • da uno dei genitori in caso di figli e figlie minori
  • dal tutore/amministratore di sostegno

La mancanza anche di un solo degli elementi sottoelencati rende la dichiarazione irricevibile.

La documentazione da presentare è composta da:

  • modulo di dichiarazione di residenza, integralmente compilato, completo delle quattro pagine e sottoscritto dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce (si raccomanda di indicare nella quarta pagina del modulo un recapito telefonico e un indirizzo email).Si prega di prestare attenzione indicando il possesso di autoveicoli e patente di guida ai fini della comunicazione presso la Motorizzazione Civile);
  • originale e fotocopia del documento di identità del dichiarante e di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni. Nel caso in cui si tratti di minori stranieri (anche nati a Padova) che non hanno ancora un documento, è indispensabile che venga presentata la prima richiesta di permesso di soggiorno/passaporto;
  • originale e fotocopia della documentazione che dimostri la disponibilità dell'alloggio. Per agevolare l'attività istruttoria, si chiede di allegare ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati ed, in caso di alloggio Erp, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea. In mancanza di contratto formale, si invita comunque a produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo. E' sempre necessario compilare in forma completa e corretta le parti del modulo di dichiarazione di residenza relative all'occupazione legittima dell'abitazione;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • per le cittadine e i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea, che ne siano in possesso, attestazione di iscrizione anagrafica (documento non obbligatorio);
  • per le cittadine e i cittadini di Stati terzi (non appartenenti all'Unione europea) originale e fotocopia (fronte e retro) del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia del permesso di soggiorno scaduto accompagnato dalle ricevute di richiesta del rinnovo (bollettino di pagamento, assicurata e convocazione in Questura).​

Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare:  

  • per convivenze (es.casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali) allegare copia del documento d'identità del responsabile che dirige la convivenza le cui generalità devono essere già registrate presso l'ufficio anagrafe;
  • per minori che si trasferiscono in modo disgiunto dai genitori la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore che la presenta che deve allegare copia del proprio documento d’identità e del documento del minore. Si consiglia di allegare alla domanda copia di un documento d'identità del genitore non convivente e una sua dichiarazione compilata e firmata in cui dichiara di essere a conoscenza del cambio di residenza del minore. In alternativa, è possibile fornire le generalità complete e l’indirizzo di residenza dell’altro genitore non convivente per consentire all’ufficio Anagrafe di informarlo dell’avvio del procedimento di iscrizione anagrafica del minore. Si raccomanda: la compilazione della domanda di cambio residenza deve essere compilata e sottoscritta dal genitore presso il quale il minore sposta la residenza;
  • per tutore/amministratore di sostegno allegare copia del documento d'identità e del decreto di nomina. La dichiarazione deve essere firmata dal tutore/amministratore di sostegno.

ATTENZIONE: se i familiari provengono da diversi comuni di residenza, sarà necessario presentare dichiarazioni di residenza distinte.

La modulistica può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo e dei documenti sopraindicati) scegliendo una sola delle modalità indicate. L'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

Tempi e scadenze

La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali che l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento anagrafico viene effettuato con le seguenti modalità:

passaggio di un incaricato della Polizia Municipale/messo comunale che verificherà la sussistenza dei seguenti elementi:

  • esattezza dell’indirizzo
  • apposizione del nome sul campanello e sulla cassetta delle lettere (il campanello deve essere funzionante!)
  • presenza del richiedente presso l’alloggio ed eventuale coabitazione con altre persone
  • titolo di possesso dell’alloggio e sue caratteristiche, compresi gli arredi e l’attivazione delle principali utenze.
  • ulteriori pertinenti osservazioni dell’accertatore ed informazioni richieste al portiere, amministratore, vicini di casa, familiari o conviventi.

Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).

Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.

  • Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
  • Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.

Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo.

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Stati di famiglia separati

In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).

Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

45 giorni

Quanto costa

Non sono previsti costi.

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza

La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.

In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”.  Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 19/11/2025, 13:14

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona