Stato Civile
UFFICIO
Ai famigliari dei defunti
La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità. Infatti, per poter accedervi è necessario che il deceduto abbia manifestato, in vita, la volontà di addivenire all’una o ad entrambe. Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge.
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:
Per quanto riguarda l’affido delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate, che deve però essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e tutti i familiari più prossimi.
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, questa potrà essere autorizzata solo in presenza di un atto scritto da parte del defunto o della dichiarazione da parte dei famigliari di conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto.
È necessario presentare apposita richiesta all'ufficio stato civile.
Dichiaranti la cremazione
Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile
Dichiaranti dispersione o affido
E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i parenti più prossimi di pari grado.
Las dichiarazione non può riguardare la dispersione se riguarda la sola volontà dei soli famigliari e non la volontà espressa in vita dal defunto.
Conseguenze della sottoscrizione
La dichiarazione relativa alle volontà espressa in vita dal defunto è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
In questi casi può essere rivolta una richiesta al Giudice, affinchè possa emettere un provvedimento di diversa destinazione delle ceneri.
L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale.
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
L’art. 36 della Legge 02/12/2025 n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha previsto l’esenzione dall’imposta di bollo per le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione, l’affido e la dispersione delle ceneri.
Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.
La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.
Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, raccoglie le firme di tutti i famigliari, è possibile fare istanza al giudice tutelare ai sensi dell'art.700 del codice di procedura civile
Si rammenta che la dispersione è possibile solo nel caso vi fosse la volontà da parte del defunto, espressa con atto testamentario o su dichiarazione dei famigliari (parere del Consiglio di Stato n.855 del 5/08/2025).
In relazione all'affido delle ceneri si rimanda a quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
Per la dispersione in natura è necessaria anche l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune. Per le dispersioni in mare non è necessaria alcuna autorizzazione.
Per la dispersione in mare non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei comuni rivieraschi, a differenza delle dispersione nei laghi o lungo i fiumi.
Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
Si rammenta che la dispersione delle ceneri nell' apposita area del cimitero, per la stessa natura della loro destinazione, non contempla la possibilità che nell'area possano essere collocati oggetti a ricordo delle persone le cui ceneri sono state disperse, pertanto tali oggetti verranno rimossi.
In relazione all'affido delle ceneri si rimanda a quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
In relazione alla cremazione dei cittadini stranieri, si tratta di situazioni che presentano un collegamento sia con il nostro che con altri ordinamenti, e le norme di diritto internazionale privato (art.24 della L. n.218/1985), trattandosi in questo caso, come abbiamo visto precedentemente, di diritti della personalità, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto deceduto. Dal punto di vista pratico questo significa che, per fare un esempio, se muore in Italia un cittadino cinese, la legge che dovrà essere applicata, nel caso di richiesta di cremazione del cadavere, è la legge cinese.
Il primo aspetto da verificare è se lo Stato di cittadinanza del defunto consente o meno la cremazione del cadavere del suo cittadino e a quali condizioni.
Ci sono alcuni Stati la cui legge prevede che, dato che la morte è avvenuta in Italia, debba darsi applicazione alla legge italiana (Regno Unito, Germania, ecc.), per cui l’ufficiale di stato civile procederà come se fosse deceduto un cittadino italiano.
Vi sono altri casi in cui, nel caso di decesso di straniero, si applica la nostra legge: questo accade quando non è possibile pervenire alla conoscenza della legge straniera (art.14, Legge 218/1995) e in caso di apolidi o rifugiati, per i quali si applica l’art. 19, c. 1, Legge 218/1995: “se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o in mancanza la legge dello Stato di residenza”.
L’unica modalità concessa all’ufficiale di stato civile per arrivare alla conoscenza della legge straniera applicabile è quella di interpellare le nostre autorità consolari all’estero.
A ciò dobbiamo aggiungere che è necessario dare applicazione anche alle norme italiane, che prevedono che l’autorizzazione alla cremazione “non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo ... dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato” (art. 74 del d.P.R. n. 396/2000), oppure all’art. 76 del dpr 396/2000, secondo cui “il dirigente che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica ...”. In sostanza, se le cause della morte non sono chiare sarà necessario attendere il nulla osta della procura, indipendentemente dalla cittadinanza del defunto.
Tutta la procedura descritta dovrà essere messa in atto nel caso in cui lo straniero debba essere cremato in Italia.
Nel caso in cui, invece, la famiglia desiderasse, ad esempio, trasportare il congiunto nello Stato di provenienza per poi farlo cremare in un momento successivo, allora il Comune dovrebbe autorizzare soltanto un trasporto di cadavere, da farsi con le modalità a seconda che lo Stato in cui il defunto sarà trasferito abbia sottoscritto o meno la convenzione di Berlino del 1937. Saranno i familiari ad occuparsi del resto una volta rimpatriato il cadavere.
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, le considerazioni sono analoghe a quelle appena fatte, nel senso che anche la dispersione può essere qualificata, al pari della cremazione, come una modalità di gestione del corpo dopo la morte. Pertanto, se lo straniero vuole che le sue ceneri dopo la morte siano disperse, l’ufficiale di stato civile dovrà acquisire la conoscenza della legge nazionale del defunto, sempre interpellando il Consolato di riferimento.
Una volta acquisite le informazioni e dunque saputo se la dispersione è possibile e con quali modalità, l’ufficiale di stato civile potrà provvedere.
Come accade anche per la cremazione, possono esserci Stati che rimandano all’applicazione della legge italiana e dunque, in tal caso, è come se il defunto fosse cittadino italiano.
Tuttavia la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione del defunto straniero potrebbe dover essere effettuata all’estero, ma in questo caso l’autorizzazione alla dispersione può essere rilasciata solo dall’autorità straniera: al di fuori del territorio italiano la competente autorità non può autorizzare dispersione e chi ha interesse a disperdere le ceneri all’estero dovrà mettersi in contatto con la competente autorità straniera. In tal caso il Comune potrà solo autorizzare il trasporto delle ceneri all’estero (al riguardo si veda la circolare del Ministero della Sanità 24/1993), e una volta che le ceneri sono arrivate a destinazione saranno le autorità straniere a gestire la procedura di dispersione.
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