A tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ''interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso.
L’accesso documentale può essere informale o formale.
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006 l’Ufficio è tenuto a dare notizia della richiesta di accesso ai soggetti “controinteressati”.
Sono soggetti controinteressati “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
Tali soggetti hanno tempo 10 giorni per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Pertanto, la predetta richiesta non potrà essere evasa se non dopo trascorsi i termini per l’opposizione.
L’accesso formale si esercita quando risulti l’esistenza di controinteressati oppure non sia possibile l’accoglimento immediato dell’istanza, ovvero quando sorgano dubbi su:
L’accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione può avvenire con diverse modalità:
Queste due modalità di accesso possono essere avviate da chiunque senza necessità di motivare la richiesta, nella quale però occorre identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Accesso Civico e Generalizzato
Accesso Documentale
Per esercitare il diritto di accesso documentale è necessario compilare l’apposito che, se non consegnato personalmente, deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido.
Accesso ai documenti amministrativi
La richiesta viene evasa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo.