Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari

Servizio attivo

Procedimento di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari


A chi è rivolto

Persone con cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea residenti a Cesate.

Può quindi chiedere la relativa attestazione chi:

  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato lavoratore subordinato o autonomo
  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria
  • sia un familiare (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 2) di cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno permanente.

Descrizione

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno 5 anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell’Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.

L’attestazione di soggiorno permanente attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:

  • a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
  • è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  • è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
  • è iscritto a un corso di formazione professionale.

Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 15.

Perdita del diritto di soggiorno

Come fare

Bisogna compilare il modulo e allegare i documenti che comprovano i motivi del soggiorno in Italia.

E' necessario fissare un appuntamento presso l'ufficio anagrafe per la verifica della documentazione.

Cosa serve

Il giorno dell'appuntamento occorre portare il modulo di richiesta compilato e i seguenti documenti (originali e fotocopia):

  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • un documento di identità valido per l'espatrio per sè stessi e qualora la richiesta riguardi anche i figli minori i loro documenti di identità validi per l'espatrio
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purchè il lavorate abbia mantenuto il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007)**
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*), la documentazione che attesti la condizione di lavoratore del familiare e la dichiarazione di vivenza a carico firmata dal familiare lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente.
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche  e dell'assicurazione sanitaria. NB: il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare.

Cosa si ottiene

Attestazione di soggiorno permanente per cittadino dell'Unione Europea.(Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).

Tempi e scadenze

L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.Qualora l'attestazione sia un documento necessario alla definizione di altre pratiche (mutui, richieste di invalidità ecc.) occorre di tenere in considerazione i tempi per il rilascio dell'attestazione.

Quanto costa

Sia per l'attestato di iscrizione anagrafica che per l'attestazione permanente occorrono 2 marche da bollo una per la domanda e una per l'attestato

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

Note*
Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all'estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Tutte le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Per approfondire vedi link: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html
** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività  lavorativa  per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto  presso il Centro per l'impiego ovvero  ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue  un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione  involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che  esista un collegamento tra l'attività  professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 19/12/2024, 10:30

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