Persone con cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea residenti a Cesate.
Può quindi chiedere la relativa attestazione chi:
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno 5 anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell’Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.
L’attestazione di soggiorno permanente attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
Conservazione del diritto di soggiorno
Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 15.
La continuità di soggiorno non è interrotta da:
Perdita del diritto di soggiorno
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 14, com. 2).
Bisogna compilare il modulo e allegare i documenti che comprovano i motivi del soggiorno in Italia.
E' necessario fissare un appuntamento presso l'ufficio anagrafe per la verifica della documentazione.
Il giorno dell'appuntamento occorre portare il modulo di richiesta compilato e i seguenti documenti (originali e fotocopia):
Attestazione di soggiorno permanente per cittadino dell'Unione Europea.(Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).
L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.Qualora l'attestazione sia un documento necessario alla definizione di altre pratiche (mutui, richieste di invalidità ecc.) occorre di tenere in considerazione i tempi per il rilascio dell'attestazione.
Sia per l'attestato di iscrizione anagrafica che per l'attestazione permanente occorrono 2 marche da bollo una per la domanda e una per l'attestato
Note*
Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all'estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Tutte le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Per approfondire vedi link: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html
** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.