La cittadinanza iure sanguinis

Servizio attivo

Consiste nel riconoscimento della cittadinanza a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) al verificarsi di determinate condizioni.


A chi è rivolto

Può presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis il cittadino straniero residente nel Comune di Cesate discendente da cittadino italiano entro la seconda generazione: se un genitore (anche adottivo) o un nonno/a possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.

Cittadini stranieri discendenti di italiano emigrato all'estero.

Dal  24/05/2025  è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

c) il genitore (o nonno/a) che trasmette la cittadinanza al figlio (al/la nipote) è esclusivamente cittadino italiano
d) oppure se il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio

 

 

 

Descrizione

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). È il caso dei Paesi americani e dell’Australia.

Con il d.L. n.36 del 28/03/2025, successivamente convertito in Legge con modifiche (n.74/2025 in data 24/05/2025), il Governo e il Parlamento italiano hanno recentemente introdotto una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana e ius sanguinis, approvando un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.

Il principio dello ius sanguinis viene preservato, ma riorientato in una prospettiva che valorizza la cittadinanza come relazione viva tra l’individuo e lo Stato. Le modifiche approvate mirano a distinguere chi ha un vero legame con l’Italia – culturale, sociale, civico – da chi cerca nel passaporto italiano un semplice strumento di vantaggio.

La cittadinanza italiana non è più un titolo ereditario incondizionato, ma un riconoscimento che comporta diritti e doveri, e che richiede coerenza, presenza e partecipazione.

Le nuove norme prevedono principalmente un limite all’acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le persone nate all’estero che possiedono altra cittadinanza. In altre parole, anche se si ha un antenato italiano non si diventa più automaticamente cittadino italiano solo per tale motivo.

La limitazione vale anche per chi è nato prima dell’entrata in vigore della Legge.

La riforma prevede delle eccezioni che permettono a chi è nato all’estero di ottenere o mantenere la cittadinanza italiana, e tali eccezioni si applicano solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta:

  • domanda presentata prima del 27/03/2025: chi ha presentato la domanda completa di riconoscimento della cittadinanza italiana entro tale data, anche se il riconoscimento avverrà in seguito, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
  • domanda su appuntamento fissato e comunicato entro il 27/03/2025: anche chi aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana fissato, formalmente confermato dall’Ente Pubblico a cui era stato rivolto (Consolato italiano all’estero o Comune) entro il 27/03/2025, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
  • domanda giudiziale: chi ha avviato una causa in tribunale entro il 27/03/2025 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, potrà ottenere la cittadinanza se la sentenza sarà favorevole; in questo caso non importa il motivo del riconoscimento, ma è sufficiente che il giudice l’abbia concesso;
  • ascendente esclusivamente italiano: se uno dei genitori o dei nonni (ascendenti di primo e secondo grado) era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita del richiedente, o al momento della propria morte e se deceduto prima della nascita del richiedente, anche in questo caso la cittadinanza italiana può essere riconosciuta; per appurare il possesso della sola cittadinanza italiana dell’avo, è necessario che siano prodotti documenti che negano che l’interessato fosse in possesso di altra cittadinanza (attestazioni di non rinuncia della cittadinanza italiana, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali di altri Paesi, o documentazione analoga), ma non potranno essere ritenute sufficienti eventuali autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000);
  • genitore residente in Italia per almeno due anni consecutivi: chi ha un genitore, o adottante, che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio, può accedere alla cittadinanza italiana; la residenza in Italia dovrà essere dimostrata tramite un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.

È inoltre stato previsto che gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita in linea retta fino ai nonni, potranno ottenere la cittadinanza italiana per residenza dopo due anni di residenza legale in Italia.

Il testo interviene anche in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova, e spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

  • l’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l’iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all’art.2 della L. n. 1228/1954, ma all’art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
  • l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all’art.8 della L. n. 1228/1954;
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell’interessato.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

  • irreperibilità accertata;
  • mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza … al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell’Anagrafe del Comune.
La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, non verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l’esito del procedimento sia positivo sia che l’esito sia negativo.
Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l’imposta di bollo.

Come fare

Dove presentare la domanda

la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis"  va presentata:

  • se il richiedente è residente all'estero, all'autorità consolare italiana competente per territorio;
  • se il richiedente è residente in Italia, al Sindaco del Comune - Ufficio Stato Civile dove si è residenti (dove è stata stabilita la dimora abituale);

Richiesta della residenza per ottenimento cittadinanza

  • La domanda di residenza, per la richiesta della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis", va presentata personalmente presso l'ufficio Anagrafe (non è possibile inviarla per mail o tramite l'apposito portale web);
  • Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989
  • l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/195
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

Il giorno dell'appuntamento per la richiesta di residenza presentarsi personalmente con i seguenti documenti:

  • Modulo ministeriale di richiesta della residenza compilato;
  • Titolo di occupazione dell'immobile dove viene richiesta la residenza;
  • Dichiarazione sostitutiva compilata e accompagnata da tutta la documentazione  in originale indicata nella dichiarazione stessa;
  • Passaporto in corso di validità
  • documento che dimostri l’esenzione dalla necessità di titolo di soggiorno( vedi sotto)

I discendenti dei cittadini italiani saranno ritenuti regolari sul territorio:

  • se gli interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro d'ingresso apposto dall’autorità di frontiera italiana.
  • se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen  dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Se il termine di 90 giorni predetto decorre senza richiesta di iscrizione anagrafica, lo straniero non può più considerarsi legalmente soggiornante sul
territorio italiano. In ogni caso, scaduto il termine di 90 giorni, lo straniero dovrà munirsi di titolo di soggiorno.

Cosa serve

Procedura per l’iscrizione anagrafica

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

  1. istanza di iscrizione anagrafica;
  2. passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  3. un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
  • permesso di soggiorno;
  • richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;
  • per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l’accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall’autorità di frontiera;
  • per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l’accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell’art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
  • documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi);
  • codice fiscale;
  • documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell’iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l’ufficiale d’anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);
  • dichiarazione se si è in possesso di una patente valida in Italia e la proprietà di auto, moto, rimorchi, navi o aerei, registrati nei pubblici registri italiani.

L’iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l’ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell’interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l’acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

Sarà inoltre immediatamente verificato il requisito della discendenza relativamente all’esistenza di un un nonno italiano che sia nato in Italia, o di un genitore italiano che sia stato residente in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l’ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l’istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).

Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.

Presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

Prima di recarsi all’Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento.

Documentazione da consegnare il giorno dell’appuntamento:
1) modulo di richiesta riconoscimento cittadinanza (il modulo sarà compilato durante l’appuntamento);
2) schema dell’albero genealogico da compilare con i dati relativi ai nonni e ai genitori;
3) estratto dell’atto di nascita del nonno/nonna italiano che è emigrato all’estero, completo delle generalità dei genitori, rilasciato dal Comune italiano di nascita.
4) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che il nonno/a o genitore italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione. Nel caso in cui l’avo si sia naturalizzato, il figlio di questi deve aver raggiunto la maggiore età alla data di naturalizzazione del genitore. Questo certificato dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome del nonno/nonna italiano che risultano nei certificati di stato civile o che eventualmente siano state oggetto di rettifica giudiziale al fine di sanare le eventuali discordanze tra le generalità risultanti dagli atti di stato civile (es.: Mario Rossi, Mario Rosi, Marrio Rossi, Marrio Roci… tutte le varianti con cui la stessa persona viene citata in tutti gli atti di stato civile presentati per l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana);

  • per chi proviene dall'Argentina:
    certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquisito la cittadinanza argentina.
    Il certificato dovrà essere munito di apostille.
    E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome ha subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).
    Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza".
    In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
    Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:
    - Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
    - Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
    - Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.
  • Per chi proviene dal Brasile: 
    Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia.

5) atti di nascita, con traduzione in lingua italiana degli ascendenti, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana. in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
6) atti di matrimonio con traduzione in lingua italiana degli ascendenti; compreso quello eventuale della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
7) atti di morte, con traduzione in lingua italiana, degli ascendenti;
8) I documenti di stato civile devono essere tutti concordi sulle generalità (cognome, nome), sulle date e sui luoghi riportate in tutti i diversi atti. Ci deve essere una concordanza assoluta sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti. Qualora negli atti degli ascendenti fossero riportate indicazioni circa rettifiche alle generalità riportate negli atti stessi (nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze) a seguito di procedimenti amministrativi o di sentenze giudiziali, la documentazione dovrà essere integrata da copia autentica integrale dei procedimenti di rettifica e delle sentenze giudiziali, anch’esse tradotte e legalizzate.

Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui non potranno essere restituiti. Tutti i certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di legalizzazione, salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall’Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.

Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.

 

 

Cosa si ottiene

Cittadinanza italiana per discendenza e trascrizione nei registri degli atti di stato civile del Comune di Cesate. L’attestazione riguarderà il richiedente e gli eventuali figli minori conviventi.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.

180 giorni

Durata del procedimento dalla presentazione dell'istanza Fatta salva la possibilità di sospensione del termine per l’acquisizione di ulteriore documentazione necessaria.

Quanto costa

  • Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda
  •  All’atto della presentazione della domanda versamento del contributo amministrativo di Euro 600,00, come previsto dalla Delibera di Giunta n. 16 del 13/02/2025, in applicazione di quanto previsto dall’art.1, commi 636 e 638 della L. n. 207/2024.i
    Il pagamento del contributo è effettuato mediante bonifico bancario o sistema PagoPa selezionando la tipologia "Anagrafe" e nella "causale" riportare la voce che interessa tra:
    • DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

    Il versamento è indispensabile per l’avvio del procedimento ed è dovuto indipendentemente dall’esito dello stesso, non sarà pertanto rimborsabile in caso di suo esito negativo.

 

Vincoli

Delibera di Giunta n. 16 del 13/02/2025, in applicazione di quanto previsto dall’art.1, commi 636 e 638 della L. n. 207/2024:
  • Euro 600,00:Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555
  • Euro 300,00: Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fatto salvo quanto previsto alla riga successiva
  • Euro 250,00: Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce
Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo saranno dichiarate improcedibili a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

  • Gli atti di Stato Civile formati all'estero NON hanno scadenza;
  • Si invitano gli interessati a controllare i dati che appaiono sugli atti e nelle corrispondenti traduzioni e in caso di errori o divergenze è necessario farle rettificare dalle Autorità competenti; oltre agli atti di stato civile rettificati, dovranno essere presentati anche i provvedimenti stranieri in forza dei quali tali atti di stato civile sono stati rettificati, perché l'Ufficiale di Stato Civile possa procedere alla loro valutazione ex art. 64 e ss legge 218/1995;
  • NON sono accettate le DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI CONGRUE GENERALITA' (summaria informacion);
  • mancanza dell'atto di matrimonio:
    la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi.
    Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente :
    " La sottoscritta ……………..acconsente  all’essere stata nominata quale madre di …….. nella denuncia di nascita resa dal  signor……" 
    Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l’atto di nascita;
  • le traduzioni:
    Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere dichiarate conformi dal Consolato Italiano competente o in alternativa le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille (doppia apostille).
    In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale o innanzi all’ufficiale dello stato civile.
  • Gli atti in formato digitale saranno accettati se muniti di apostille e se riscontrabili negli appositi siti qualora provengano dall’Argentina (unico paese per il quale è stata emessa dal Ministero dell’Interno la circolare 77/2022 sulla “validità degli atti di stato civile in formato digitale”).
  • Per le istanze presentate contemporaneamente da  fratelli / cugini (discendenti dallo stesso avo italiano) sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale;
    nel caso in cui l'istanza del fratello o cugino (discendenti dallo stesso avo italiano) venga presentata successivamente sarà possibile utilizzare i documenti già precedentemente consegnati purchè la pratica precedente sia risalente a massimo cinque anni.

Non saranno rilasciate consulenze via mail sulla validità o la correttezza dei documenti presentati ai fini della pratica di cittadinanza iure sanguinis

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 30/03/2026, 15:17

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