Stato Civile
UFFICIO
Può presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis il cittadino straniero residente nel Comune di Cesate discendente da cittadino italiano entro la seconda generazione: se un genitore (anche adottivo) o un nonno/a possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
Cittadini stranieri discendenti di italiano emigrato all'estero.
Dal 24/05/2025 è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
c) il genitore (o nonno/a) che trasmette la cittadinanza al figlio (al/la nipote) è esclusivamente cittadino italiano
d) oppure se il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio
La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). È il caso dei Paesi americani e dell’Australia.
Con il d.L. n.36 del 28/03/2025, successivamente convertito in Legge con modifiche (n.74/2025 in data 24/05/2025), il Governo e il Parlamento italiano hanno recentemente introdotto una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana e ius sanguinis, approvando un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.
Il principio dello ius sanguinis viene preservato, ma riorientato in una prospettiva che valorizza la cittadinanza come relazione viva tra l’individuo e lo Stato. Le modifiche approvate mirano a distinguere chi ha un vero legame con l’Italia – culturale, sociale, civico – da chi cerca nel passaporto italiano un semplice strumento di vantaggio.
La cittadinanza italiana non è più un titolo ereditario incondizionato, ma un riconoscimento che comporta diritti e doveri, e che richiede coerenza, presenza e partecipazione.
Le nuove norme prevedono principalmente un limite all’acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le persone nate all’estero che possiedono altra cittadinanza. In altre parole, anche se si ha un antenato italiano non si diventa più automaticamente cittadino italiano solo per tale motivo.
La limitazione vale anche per chi è nato prima dell’entrata in vigore della Legge.
La riforma prevede delle eccezioni che permettono a chi è nato all’estero di ottenere o mantenere la cittadinanza italiana, e tali eccezioni si applicano solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta:
È inoltre stato previsto che gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita in linea retta fino ai nonni, potranno ottenere la cittadinanza italiana per residenza dopo due anni di residenza legale in Italia.
Il testo interviene anche in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova, e spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza … al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».
Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.
Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell’Anagrafe del Comune.
La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, non verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l’esito del procedimento sia positivo sia che l’esito sia negativo.
Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l’imposta di bollo.
Dove presentare la domanda
la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis" va presentata:
Richiesta della residenza per ottenimento cittadinanza
Il giorno dell'appuntamento per la richiesta di residenza presentarsi personalmente con i seguenti documenti:
I discendenti dei cittadini italiani saranno ritenuti regolari sul territorio:
Se il termine di 90 giorni predetto decorre senza richiesta di iscrizione anagrafica, lo straniero non può più considerarsi legalmente soggiornante sul
territorio italiano. In ogni caso, scaduto il termine di 90 giorni, lo straniero dovrà munirsi di titolo di soggiorno.
Procedura per l’iscrizione anagrafica
I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:
L’iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l’ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell’interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l’acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.
Sarà inoltre immediatamente verificato il requisito della discendenza relativamente all’esistenza di un un nonno italiano che sia nato in Italia, o di un genitore italiano che sia stato residente in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio.
In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l’ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l’istanza di iscrizione anagrafica.
Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).
Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.
Presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Prima di recarsi all’Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento.
Documentazione da consegnare il giorno dell’appuntamento:
1) modulo di richiesta riconoscimento cittadinanza (il modulo sarà compilato durante l’appuntamento);
2) schema dell’albero genealogico da compilare con i dati relativi ai nonni e ai genitori;
3) estratto dell’atto di nascita del nonno/nonna italiano che è emigrato all’estero, completo delle generalità dei genitori, rilasciato dal Comune italiano di nascita.
4) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che il nonno/a o genitore italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione. Nel caso in cui l’avo si sia naturalizzato, il figlio di questi deve aver raggiunto la maggiore età alla data di naturalizzazione del genitore. Questo certificato dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome del nonno/nonna italiano che risultano nei certificati di stato civile o che eventualmente siano state oggetto di rettifica giudiziale al fine di sanare le eventuali discordanze tra le generalità risultanti dagli atti di stato civile (es.: Mario Rossi, Mario Rosi, Marrio Rossi, Marrio Roci… tutte le varianti con cui la stessa persona viene citata in tutti gli atti di stato civile presentati per l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana);
5) atti di nascita, con traduzione in lingua italiana degli ascendenti, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana. in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
6) atti di matrimonio con traduzione in lingua italiana degli ascendenti; compreso quello eventuale della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
7) atti di morte, con traduzione in lingua italiana, degli ascendenti;
8) I documenti di stato civile devono essere tutti concordi sulle generalità (cognome, nome), sulle date e sui luoghi riportate in tutti i diversi atti. Ci deve essere una concordanza assoluta sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti. Qualora negli atti degli ascendenti fossero riportate indicazioni circa rettifiche alle generalità riportate negli atti stessi (nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze) a seguito di procedimenti amministrativi o di sentenze giudiziali, la documentazione dovrà essere integrata da copia autentica integrale dei procedimenti di rettifica e delle sentenze giudiziali, anch’esse tradotte e legalizzate.
Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui non potranno essere restituiti. Tutti i certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di legalizzazione, salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall’Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.
Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.
Cittadinanza italiana per discendenza e trascrizione nei registri degli atti di stato civile del Comune di Cesate. L’attestazione riguarderà il richiedente e gli eventuali figli minori conviventi.
Il servizio è sempre accessibile.
Durata del procedimento dalla presentazione dell'istanza Fatta salva la possibilità di sospensione del termine per l’acquisizione di ulteriore documentazione necessaria.
Il versamento è indispensabile per l’avvio del procedimento ed è dovuto indipendentemente dall’esito dello stesso, non sarà pertanto rimborsabile in caso di suo esito negativo.
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Non saranno rilasciate consulenze via mail sulla validità o la correttezza dei documenti presentati ai fini della pratica di cittadinanza iure sanguinis
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