UFFICIO
Cittadinanza Italiana
Rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.
A chi è rivolto
È cittadino Italiano per nascita, MINORE o MAGGIORENNE, il nato da genitori Italiani;
CITTADINO STRANIERO RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTATO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Il MINORE straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
L'art. 4 comma 1 legge 91/1992
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
- lettera a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni in ITALIA e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L'art. 4 comma 1-bis Legge 91/1992
Il Minore straniero o apolide, nato all'ESTERO, del quale il padre o la madre sono CITTADINI PER NASCITA, diviene cittadino se entrambe i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) se successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) se la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano;
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992 (18ENNE NATO IN ITALIA)
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento dei 18 anni, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
CITTADINO STRANIERO CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO(Matrimonio):
Art. 5 della legge 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni in ITALIA, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA (Naturalizzazione)
Art. 9 della legge 91/1992
Il cittadino straniero, residente legalmente in ITALIA, da da almeno 10, 5, 4, 3 (anni a secondo dei casi) può richiedere la concessione della Cittadinanza Italiana.
CITTADINO CHE HA PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA E VUOLE RIACQUISTARLA
Art. 13 della legge 91/1992
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare:
a) se presta servizio militare per lo Stato italiano;
b) se, assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
c) ha stabilito o stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica;
MINORE convivente figlio di genitore che ACQUISTA LA CITTADINANZA
Art. 14 della legge 91/1992
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, e risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, prima dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore, acquistano la cittadinanza italiana se nato in Italia. Se nato all'Estero e ha altra cittadinanza, con il combinato disposto dell'art. 3- bis della legge 91/1992, si dovrà verificare la cittadinanza del genitore.
Descrizione
- cittadinanza iure sanguinis (art. 1 legge n. 91/1992, per MINORE o MAGGIORENNE, e art. 1 legge n. 555/1912);
- il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (art. 2 comma 1 legge n. 91/1992, art. 2 comma 2 L. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912);
- cittadinanza per adozione durante la minore età (art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983);
- cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (art. 10, comma 2 legge n. 555/1912; art. 9 del codice civile del 1865);
- cittadinanza iuris communicatione, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi del genitore che acquista la cittadinanza italiana (art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, comma 1, legge n. 555/1912).
- la prima distinzione da fare è se il richiedente sia nato in ITALIA o all’ESTERO.
- La seconda distinzione, se nato all’ESTERO, abbia o meno ALTRA cittadinanza (art. 3-bis della Legge 91/1992).
- Altra distinzione, se gli ascendenti sono o sono stati Cittadini Italiani per NASCITA ( art 1, 2 3 L. 91/1992) o per ACQUISTO (art. 4, 5, 9, 14 della Legge 91/1992).
- Altra distinzione, se trattasi di MINORENNE o MAGGIORENNE.
Considerato la mole di combinazioni che possono verificarsi, a seconda dei casi, viene qui di seguito esplicato le varie possibilità di acquisto della cittadinanza Italiana suddividendo in schema esplicativo per MINORENNI e schema esplicativo per MAGGIORENNI per fare un po’ di chiarezza e comprendere tutte le casistiche di tutte le casistiche.
Riferimenti normativi
Circolare Ministero dell’Interno in riferimento al DL 36/2025
Come fare
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, su Comunicazione del Genitore, verrà avviato d'ufficio il procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
2) Per il maggiorenne, se entro un anno dal riconoscimento, presenterà dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza e sarà avviato su istanza di parte il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
Art. 3 della legge 91/1992
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
- lettera a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni in ITALIA e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Art. 4 comma 1-bis) legge 91/1992
Per il minore : Se entrambe i genitori o il tutore presenteranno dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per il figlio minore sarà avviato su istanza di parte il procedimento, su Comunicazione del Genitore, ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 10, 5, 4, 3 anni (Naturalizzazione - art. 9 L. 91/1192) :
Cosa serve
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, il genitore può dare impulso scritto o verbale per l'avvio del procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
2) Per il maggiorenne, entro un anno dal riconoscimento, dovrà presentare dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per avviare il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
Art. 3 della legge 91/19921) Per il minore, il genitore può dare impulso scritto o verbale per l'avvio del procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
- lettera a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni in ITALIA e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
i genitori del minore dovranno presentare dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinaza per il figlio minore sarà avviato su istanza di parte il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza. L'art. 4 comma 2 legge 91/1992( vedi pagina dedicata per il 18ENNE NATO IN ITALIA )
e
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 10, 5, 4, 3 anni (Naturalizzazione - art. 9 L. 91/1992) :
Cosa si ottiene
CITTADINO STRANIERO DISCENDENTE DA GENITORI o NONNI CITTADINI ITALIANI
Art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1922 ( vedi pagina dedicata alla c.d. Jure Sanguinis )
CITTADINO STRANIERO RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, l'emissione dell'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno in cui si sono verificati i presupposti.
2) Per il maggiorenne, l'emissione dell'accertamento di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTATO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Per il minore : l'emissione dell'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno in cui si sono verificati i presupposti.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
Tempi e scadenze
Effettuata la Comunicazione da parte del richiedente, sarà necessario il completamento della verifica dei requisiti richiesti.
Art. 3 della legge 91/1992
- Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del decreto (ricevuto tramite Piattaforma Notifiche Digitali), deve prestare giuramento ( vedi pagina dedicata) presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
- Se presenti i figli minori conviventi, ove vi siano i presupposti, di cui all'art.14 con il combinato disposto dell'art. 3-bis Legge 91/1992, potranno acquisire la cittadinanza come indicato nella pagina dedicata dei FIGLI MINORI CONVIVENTI
Quanto costa
CITTADINO STRANIERO, di cui all'Art. 4 c. 2 L. 91/1992, 18ENNE, NATO IN ITALIA :
- il versamento, al MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I - CITTADINANZA sul C/C n. 809020, di € 250,00 ( vedi mod. 451)
- opzionale (ove necessaria) Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
- Contributo Amministrativo PagoPA di € 600,00
- Imposta di bollo da € 16,00 peristanza di cittadinanza Jure Sanguinis
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio;
- Imposta di Bollo da € 16,00 per il decreto di cittadinanza (già assolta elettronicamente dalla piattaforma)
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio;
- Opzionale - Figli minori conviventi
- Imposta di Bollo da € 16,00 per il decreto di cittadinanza (già assolta elettronicamente dalla piattaforma)
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio;
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile Per il servizioTELEFONO
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