Il servizio è rivolto alle cittadine e ai cittadini dell'Unione Europea che devono stabilire per la prima volta la loro residenza in Italia o che sono stati cancellati per irreperibilità o per l’estero.
La residenza è definita come il luogo in cui una persona ha dimora abituale, cioè vive in modo stabile e duraturo. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce i suoi affari e interessi e non ha nessuna rilevanza per l’anagrafe.
La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.
L’inadempimento degli obblighi anagrafici prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica):“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro”.
La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.
La richiesta di iscrizione anagrafica può essere presentata da:
La documentazione da presentare è composta da:
Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare:
La modulistica può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo e dei documenti sopraindicati) scegliendo una sola delle modalità indicate.
Attenzione: l'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.
La residenza nel Comune di Cesate.
La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione.
La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali che l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento anagrafico viene effettuato con le seguenti modalità:
passaggio di un incaricato della Polizia Municipale/messo comunale che verificherà la sussistenza dei seguenti elementi:
La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Il servizio è gratuito
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: