La convivenza di fatto si forma con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia. E' una pratica inerente l'anagrafe e non lo stato civile.
Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
E’ possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
Legge n.76 del 20/05/2016.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Diritti – I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o ricovero, assistenza ed accesso alle informazioni personali.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentate con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (cremazione) e celebrazioni funerarie.
Il contratto di convivenza – I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio , copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
La cessazione della coabitazione/convivenza determina la conclusione della convivenza di fatto.
Riepilogando i requisiti per la Costituzione della convivenza di fatto sono:
La dichiarazione di convivenza può essere presentata nel Comune di residenza insieme alla dichiarazione di residenza o successivamente per le coppie che si formeranno con la coabitazione. Per le coppie già residenti e stabilmente conviventi la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.
I conviventi di fatto potranno chiedere al Comune la certificazione anagrafica di convivenza che dovrà contenere i dati contrattuali registrati nelle schede anagrafiche.
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
L'istituzione di una convivenza di fatto
L'ufficio anagrafe entro 2 giorni registra la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione. Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà richiedere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Successivamente sarà accertata la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato.
Se il cittadino non riceverà comunicazioni dal Comune, significa che le dichiarazioni sono conformi e corrette (silenzio-assenso), mentre per le dichiarazioni false saranno applicate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, artt. 75 e 76.
Nessuno per registrazione e cancellazione della convivenza di fatto.
Per il rilascio dell’eventuale certificazione, si applica l’imposta di bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72.