La convivenza di fatto si forma con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia. E' una pratica inerente l'anagrafe e non lo stato civile.
Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
E’ possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
Legge n.76 del 20/05/2016.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Diritti – I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o ricovero, assistenza ed accesso alle informazioni personali.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentate con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (cremazione) e celebrazioni funerarie.
Il contratto di convivenza – I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio , copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
La cessazione della coabitazione/convivenza determina la conclusione della convivenza di fatto.
Riepilogando i requisiti per la Costituzione della convivenza di fatto sono:
La dichiarazione di convivenza può essere presentata nel Comune di residenza insieme alla dichiarazione di residenza o successivamente per le coppie che si formeranno con la coabitazione. Per le coppie già residenti e stabilmente conviventi la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.
I conviventi di fatto potranno chiedere al Comune la certificazione anagrafica di convivenza che dovrà contenere i dati contrattuali registrati nelle schede anagrafiche.
La dichiarazione di convivenza può essere presentata nel Comune di residenza insieme alla dichiarazione di residenza o successivamente per le coppie che si formeranno con la coabitazione. Per le coppie già residenti e stabilmente conviventi la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.
I conviventi di fatto potranno chiedere al Comune la certificazione anagrafica di convivenza che dovrà contenere i dati contrattuali registrati nelle schede anagrafiche.
L'istituzione di una convivenza di fatto
L'ufficio anagrafe entro 2 giorni registra la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione. Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà richiedere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Successivamente sarà accertata la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato.
Se il cittadino non riceverà comunicazioni dal Comune, significa che le dichiarazioni sono conformi e corrette (silenzio-assenso), mentre per le dichiarazioni false saranno applicate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, artt. 75 e 76.
Nessuno per registrazione e cancellazione della convivenza di fatto.
Per il rilascio dell’eventuale certificazione, si applica l’imposta di bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72.