UFFICIO
Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per cittadini comunitari residenti
I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di residenza in occasione delle elezioni Europee e delle elezioni Comunali.
A chi è rivolto
Possono richiedere l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte le cittadine ed i cittadini che:
- sono residenti a Cesate;
- hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
- hanno la cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
- godono dei diritti politici, sia in riferimento all’ordinamento del paese d’origine che a quello italiano.
Descrizione
I cittadini comunitari posso richiedere l’iscrizione alle liste elettorali aggiunte per esercitare il proprio di ritto di voto in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo e delle elezioni amministrative Comunali (Sindaco e Consiglio comunale).
Si tratta di due diverse iscrizioni nelle liste elettorali comunali aggiunte, che possono essere effettuate presentando due domande distinte.
Lista aggiunta per elezioni Comunali:
L’iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le comunali consente:
di poter partecipare all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, esercitando il proprio diritto di voto (elettorato attivo);
al cittadino comunitario l’eleggibilità a consigliere comunale e l’eventuale nomina a componente della Giunta comunale, con l’esclusione delle cariche di Sindaco e Vice Sindaco (elettorato passivo).
Lista aggiunta per elezione dei rappresentanti del parlamento Europeo:
Per quanto riguarda le elezioni Europee, la legge consente ai cittadini comunitari residenti in Italia due diverse possibilità:
Voto per i rappresentanti dell’Italia:
Il cittadino comunitario può scegliere di votare per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all’Italia.
Per poterlo fare deve ottenere l’iscrizione nell’apposita lista aggiunta.
In questo caso il cittadino comunitario esercita il diritto di voto nella sezione elettorale italiana a lui assegnata all’interno del Comune di residenza.
Se il cittadino comunitario sceglie di votare in Italia per i membri italiani al Parlamento europeo, non può votare contemporaneamente per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti al suo Stato di origine.
Voto per i rappresentanti dello Stato di appartenenza:
In alternativa all’espressione del voto per i rappresentanti dell’Italia, i cittadini comunitari che non hanno la cittadinanza italiana possono votare per i rappresentanti dello Stato di appartenenza.
In questo caso il voto viene espresso nel Paese di origine, oppure presso il Consolato o l’Ambasciata competente.
L’iscrizione rimane valida per le consultazioni successive e anche in caso di trasferimento in altro Comune.
L’eventuale cancellazione dalle liste aggiunte viene effettuata in caso di perdita dei requisiti, oppure su richiesta da parte dell’interessato.
Come fare
L’iscrizione non è automatica.
I cittadini comunitari interessati ad esercitare il diritto di voto in Italia devono presentare domanda al Comune di residenza.
Se sei interessato a votare in Italia sia per le Comunali che per le Europee devi presentare due domande distinte.
Cosa serve
Per presentare la richiesta allo sportello o per l'invio dell'istanza tramite posta, email o fax:
- modulo di richiesta:
Modulo richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le elezioni Comunali
Modulo richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le elezioni Europee - documento d'identità in corso di validità;
- se disponibile, ultimo documento d'identità rilasciato dallo Stato di appartenza.
Cosa si ottiene
La possibilità di esercitare il diritto di voto in Italia (attraverso l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte) ed il rilascio della tessera elettorale.
Tempi e scadenze
È possibile presentare la domanda di iscrizione alle liste elettorali in ogni periodo dell'anno.
Tuttavia, in prossimità di consultazioni elettorali, la domanda deve essere necessariamente presentata:
- Elezioni dal Parlamento Europeo: entro il 90° giorno antecedente la data votazione;
- Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale: entro il 40° giorno antecedente la data di votazione.
I suddetti termini sono perentori (Consiglio di Stato - Sezione Quinta - sentenza n. 01193/2012 del 31.01.2012).
Quanto costa
Non sono previsti costi.
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