Prericonoscimento

Servizio attivo

Riconoscimento prima della nascita


A chi è rivolto

La dichiarazione può essere resa dalla sola madre o da entrambi i genitori. Non è previsto il prericonoscimento da parte del solo padre, in quanto è sempre necessario l’assenso materno.
I dichiaranti devono aver compiuto 16 anni e almeno uno di essi deve essere residente nel Comune di Cesate.
La dichiarazione può essere anche resa da cittadini stranieri, purché muniti di apposita dichiarazione consolare.

Descrizione

I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.

Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita.

Come fare

L’atto di prericonoscimento può essere fatto durante tutta la gestazione.
Considerando i tempi di istruzione del procedimento e di predisposizione degli atti, si raccomanda, ove interessati, di inviare la richiesta entro il settimo mese di gravidanza.

Cosa serve

Per fare il riconoscimento occorre fissare un appuntamento.

Documenti necessari:

  • documenti d’identità;
  • certificato medico attestante lo stato di gravidanza, i mesi di gestazione e la data presunta del parto (da consegnare in originale al momento della dichiarazione);

I cittadini stranieri devono inoltre allegare:

  • attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto;
  • i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
  • l’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento.

L’ufficio provvederà ad acquisire l’ulteriore documentazione necessaria e contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento.

Cosa si ottiene

Avvenuto il prericonoscimento, è rilasciata agli interessati la documentazione da presentare al momento della dichiarazione di nascita.

Tempi e scadenze

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.

Quanto costa

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 19/02/2025, 10:09

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