La dichiarazione può essere resa dalla sola madre o da entrambi i genitori. Non è previsto il prericonoscimento da parte del solo padre, in quanto è sempre necessario l’assenso materno.
I dichiaranti devono aver compiuto 16 anni e almeno uno di essi deve essere residente nel Comune di Cesate.
La dichiarazione può essere anche resa da cittadini stranieri, purché muniti di apposita dichiarazione consolare.
I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.
Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita.
L’atto di prericonoscimento può essere fatto durante tutta la gestazione.
Considerando i tempi di istruzione del procedimento e di predisposizione degli atti, si raccomanda, ove interessati, di inviare la richiesta entro il settimo mese di gravidanza.
Per fare il riconoscimento occorre fissare un appuntamento.
Documenti necessari:
I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
L’ufficio provvederà ad acquisire l’ulteriore documentazione necessaria e contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento.
Avvenuto il prericonoscimento, è rilasciata agli interessati la documentazione da presentare al momento della dichiarazione di nascita.
Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.
Il procedimento non prevede alcun pagamento.