Cittadini italiani, coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano, cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia.
Le sentenze emesse da una autorità giudiziaria straniera o i provvedimenti stranieri concernenti lo stato Civile possono essere rese efficaci in Italia mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile: l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano competente dall’esame dei contenuti delle sentenze o di provvedimenti stranieri procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge e, in caso di esito positivo, provvede alla loro trascrizione nei registri di stato civile.
La documentazione necessaria dev'essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell'atto se il matrimonio è stato celebrato all'estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all'eventuale legalizzazione.
In alternativa la documentazione può essere prodotta personalmente dal richiedente su appuntamento.
La sentenza può essere trasmessa tramite la rappresentanza consolare italiana all'estero, o direttamente dall'interessato, previo appuntamento, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana e dalla legalizzazione consolare (ad eccezione di quei paesi per i quali è prevista l'esenzione).
La sentenza deve essere corredata dall'istanza di trascrizione e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Per i paesi appartenenti all'U.E. è sufficiente la presentazione del certificato di cui all'art. 39 del Regolamento CE 2201/2003.
La trascrizione di sentenza straniera di divorzio nei Registri di Stato Civile.
30 giorni dal ricevimento della sentenza o dell'atto dall'Estero.
Per tale atto dovrà essere corrisposto l’importo relativo al costo della marca da bollo da apporre sull’istanza.