Ai proprietari degli immobili in diritto di superficie che intendono alienare la propria unità immobiliare e per cui è necessario acquisire il valore massimo di alienazione.
La legge n. 865/1971 permetteva la realizzazione all’interno dei Piani per l’Edilizia Economica Popolare (PEEP) di immobili concessi in diritto di superficie il cui passaggio di proprietà è consentito a particolari condizioni vincolanti. Lo scopo della norma era rispondere all’esigenza abitativa tramite la realizzazione di immobili resindenziali da poter concedere a prezzi calmierati attraverso l’acquisizione di terreni con la procedura espropriativa (per tramite del CIMEP) e la concessione degli immobili in diritto di superficie per la durata di 90 anni. La stipula della concessione per l’acquisizione dell’immobile imponeva particolari condizioni soggettive che devono essere verificate anche nei successivi passaggi di proprietà. L’immobile può poi essere ceduto ad un prezzo massimo determinato attraverso la rivalutazione del prezzo di prima concessione.
La medesima legge n. 865/1971 permetteva inoltre la realizzazione all’interno dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP) di immobili concessi in diritto di superficie il cui passaggio di proprietà è consentito a particolari condizioni vincolanti. Lo scopo della norma era facilitare l’espansione delle attività produttive per sostenere la ripresa economica e l’occupazione. L’immobile può poi essere ceduto ad un prezzo massimo determinato attraverso la rivalutazione del prezzo di prima concessione e degli investimenti accertati realizzati.
Per richiedere l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile compilare i modelli predisposti dall'ufficio ed allegare tutte le informazioni richieste.
Compilare il modulo ed inviarlo all''ufficio protocollo.
Alla conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, verrà rilasciata l'autorizzazione all'alienazione contenente la determinazione del valore massimo di alienazione.
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta possono essere richieste le integrazioni che sospendono il termine di rilascio fino alla loro evasione. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ordinariamente 30 giorni dalla richiesta, salvo le predette sospensioni.
rilascio autorizzazione ovvero diniego